(1) È istituita l’agenzia “Alto Adige Marketing”, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale, di seguito denominata agenzia.
(2) Finalità dell’agenzia è il marketing da destinazione e la gestione del marchio ombrello della Provincia di Bolzano attraverso attività e iniziative di comunicazione. Queste finalità sono perseguite anche in collaborazione con gli altri settori economici che hanno un interesse alla valorizzazione del territorio e dei prodotti e dei servizi ad esso connessi.
(3) Nello statuto dell’agenzia, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sono disciplinati gli organi e l’organizzazione interna, il funzionamento dell’agenzia e ogni altro aspetto amministrativo e gestionale non espressamente disciplinato nel presente articolo.
(4) La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare tutte le misure idonee a garantire il subentro dell’agenzia in tutti i rapporti giuridici in essere in capo alla società consortile denominata “Alto Adige Marketing – S.C.p.A”, ivi compresi quelli relativi al personale, che verranno definiti con apposita regolamentazione.
(5) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all’agenzia un finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione dell’agenzia, a titolo di comodato, locali, attrezzature e arredamenti.