(1) All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare, nelle giornate in cui non si svolgano manifestazioni agonistiche, i tratti o le porzioni da riservare agli allenamenti con sci, snowboard e attrezzi similari.
(2) Le aree di cui al comma 1 sono delimitate dal gestore dell’area sciabile attrezzata, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all’inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento spetta all’associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell’attività di allenamento, l’incaricato dall’organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l’allenamento. 14)
(3) All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci, lo snowboard e con attrezzi similari.
(4) Le aree di cui al comma 3 devono essere separate dalle altre piste, devono essere regolarmente mantenute e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato. 15)
(5) All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare aree non preparate da riservare alla pratica dello sci. Tali aree devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato. 16)