(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è aggiunto il seguente comma 5:
“5. Al titolare della concessione dell’impianto di risalita è riconosciuto il diritto di preferenza in caso di domanda di apprestamento di un’area sciabile attrezzata, a condizione che tale area sia servita dagli impianti di risalita concernenti la concessione.”