In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

j) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 141)
Ordinamento delle aree sciabili attrezzate 2)

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.

Art. 24 (Servitù di area sciabile attrezzata)        delibera sentenza

(1)  Il procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile attrezzata, di seguito denominata servitù di area sciabile, riguardante le aree di cui all’articolo 2, escluse le piste da fondo e da slitta di cui all’articolo 2, comma 2, lettera h) è disciplinato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni contenute nella legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. Per le superfici di pubblica proprietà o per il patrimonio indisponibile valgono le relative norme di settore. Il procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile può essere richiesto dagli interessati anche relativamente a piste da sci già in tutto o in parte realizzate ed utilizzate in base ad un accordo tra le parti, se detto accordo successivamente viene a scadere o viene contestato dai proprietari tavolari dei terreni. 49)

(2)  In caso di mancato accordo in ordine alla disponibilità delle aree e della corrispondente indennità, colui che intende avviare il procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione innanzi ad una commissione insediata presso la Area funzionale  Turismo, dandone preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al proprietario tavolare della superficie interessata e al direttore o alla direttrice della Area funzionale  Turismo, allegando relazione tecnica sulle opere da realizzare ed indicando analiticamente le indennità offerte. 50)

(3)  La commissione di cui al comma 2 è composta da una persona rappresentante l’Area funzionale Turismo, che la presiede, da una persona rappresentante la Ripartizione Amministrazione del patrimonio, da una persona rappresentante l’associazione di categoria più rappresentativa dei gestori degli impianti di risalita, nonché da una persona rappresentante l’associazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale. 51)

(4)  Il direttore o la direttrice dell’Area funzionale  Turismo, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, convoca le parti e la commissione di cui al comma 2 per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza. 52)

(5)  In caso di raggiungimento della conciliazione, viene redatto un processo verbale sottoscritto da entrambe le parti e dai componenti della commissione.

(6)  In caso di fallimento della conciliazione, viene comunque redatto un processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

(7)  Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, ciascuna delle parti è libera di avviare il procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile, in conformità a quanto previsto dalla presente legge nonché dalla normativa provinciale sugli espropri per pubblica utilità.

massimeCorte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213 - Espropriazioni - piste da sci - determinazione dell'indennità di esproprio per terreni agricoli - inammissibilità per mancanza di un interesse attuale e concreto per la causa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999 - Ricorso giurisdizionale collettivo e/o cumulativo - condizioni per la sua ammissibilità - piste da sci e impianti funiviari - imposizione di servitù e diritti di superficie - questione di illegittimità costituzionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 02.10.1998 - Ordinamento piste da sci - disciplina linee di trasporto funiviario -differenza tra benestare per pista da sci e imposizione servitù coattiva
49)
L’art. 24, comma 1, è stato così modificato dall’art. 1, comma 39, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
50)
L’art. 24, comma 2, è stato così modificato dall’art. 1, comma 40, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
51)
L’art. 24, comma 3, è stato così modificato dall’art. 1, comma 41, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
52)
L’art. 24, comma 4, è stato così modificato dall’art. 1, comma 42, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionA Tempo libero
ActionActionB Sport
ActionActiona) Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
ActionActionc) Legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5
ActionActione) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19
ActionActionf) Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
ActionActiong) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 4
ActionActioni) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 14
ActionActionAMBITO D’APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ActionActionPIANO DI SETTORE, ZONE SCIISTICHE, REGISTRO E DISCIPLINA GENERALE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
ActionActionREQUISITI, CLASSIFICAZIONE, DELIMITAZIONE E SEGNALETICA DELLE PISTE DA SCI
ActionActionGESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
ActionActionCOMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
ActionActionSERVITÙ
ActionActionArt. 24 (Servitù di area sciabile attrezzata)       
ActionActionArt. 25 (Indennità per la servitù di area sciabile)
ActionActionArt. 26 (Esercizio della servitù di area sciabile)
ActionActionArt. 27 (Modifica della servitù di area sciabile)
ActionActionArt. 28 (Durata della servitù di area sciabile)
ActionActionSANZIONI AMMINISTRATIVE
ActionActionDISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
ActionActionl) Legge provinciale 13 marzo 2013, n. 2
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1
ActionActionn) Legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 18 luglio 2023, n. 15
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico