(1) La dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia, determinata in 18.126,25 unità a tempo pieno dall’articolo 9, comma 2, della legge provinciale 19 luglio 2007, n. 4, è aumentata di 332,5 unità a tempo pieno per coprire il maggior fabbisogno di personale nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico in corso e per l’attività di accertamento dello stato di autosufficienza da parte della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali.
(2) La dotazione organica complessiva in conseguenza dell’aumento dei posti di cui al comma 1 è determinata in 18.382 unità a tempo pieno, tenuto conto anche del numero residuo di 76,75 delle complessive 200 unità a tempo pieno ridotte ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, entro il 1° settembre 2008.
(3) La maggiore spesa per effetto dell’aumento della dotazione organica disposta ai sensi dei commi 1 e 2 è stimata in 10.000.000,00 euro a carico dell’esercizio 2009 (UPB 02100: 6.000.000,00 euro e UPB 04125: 4.000.000,00 euro) e in 10.500.000,00 euro all’anno per gli esercizi successivi.