(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla “Sarner Stiftung”, che svolge la sua attività ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, un contributo straordinario per la copertura dei disavanzi venutisi ad accumulare.
(2) Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 2009 sull’unità previsionale di base 10100 la spesa di 626.000,00 euro.
(3) L’erogazione dei fondi avviene attraverso l’Azienda sanitaria secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.