(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di ottico o ottica optometrista, conseguita con il titolo di studio riconosciuto dalle norme statali vigenti in materia.
(2) In ogni singolo esercizio deve essere presente un ottico o un'ottica optometrista in possesso dell'abilitazione di cui al comma 1.