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d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 23 (Impresa di maestro artigiano)

(1)  Gli imprenditori artigiani in possesso del diploma di maestro artigiano o iscritti alla prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, possono qualificarsi col titolo di maestro artigiano o maestra artigiana e definire la loro impresa verso l'esterno "impresa di maestro artigiano".

(2)  Può fare uso del titolo di maestro o maestra artigiana solo chi è in possesso del diploma di maestro artigiano o è iscritto nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati.

(3)  Nel caso di impresa di maestro artigiano costituitasi in forma societaria, almeno un amministratore deve essere in possesso del titolo di maestro artigiano e dei requisiti di cui al comma 2. Le imprese di maestro artigiano si possono contraddistinguere anche attraverso particolari contrassegni di qualità.10) 

10)
Vedi l'art. 18 della L.P. 11 aprile 1990, n. 8, modificata dall'art. 3 della L.P. 4 luglio 1990, n. 13.

Art. 18 (Norme transitorie)

(1)  Nel testo in lingua italiana delle leggi provinciali 16 febbraio 1981, n. 3, e 16 dicembre 1983, n. 51, la dizione "registro delle imprese artigiane" è sostituita da "albo delle imprese artigiane", quella di "esame di idoneità" è sostituita da "esame di specializzazione professionale".

(2)  Le imprese artigiane esercenti un'attività paraartigiana iscritte nell'apposita appendice al registro delle imprese artigiane in virtù delle norme provinciali precedentemente vigenti sono trascritte d'ufficio nelle rispettive sezioni dell'albo delle imprese artigiane.

(3)  Le persone iscritte alla data del 20 maggio 1987 all'albo degli artigiani di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, nonché gli iscritti dopo tale data con provvedimento previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, sono trascritti d'ufficio nelle rispettive sezioni del ruolo degli artigiani qualificati.

(4)  Ai fini dell'uso della denominazione di "impresa di maestro artigiano" ai sensi del comma 7, articolo 7 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono parificate ai maestri artigiani quelle persone, che alla data del 20 maggio 1987 sono iscritte alla prima sezione dell'albo degli artigiani di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, nonché gli iscritti alla medesima sezione dopo tale data con provvedimento ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo.

(5)  Le disposizioni dell'articolo 17 si applicano anche per le domande di contributo presentate dopo il 20 maggio 1987.

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