(1) Il presente capo disciplina la costruzione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi nonché l’immissione sul mercato dei sottosistemi e degli elementi di sicurezza, ad integrazione del regolamento (UE) n. 424/2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE. 40)
(2) Il presente capo si applica agli impianti a fune di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 424/2016. 41)
(3) Se le caratteristiche, i sottosistemi o i componenti di sicurezza di impianti esistenti subiscono modifiche, a tali modifiche e alle loro incidenze sul complesso dell'impianto possono essere applicate le disposizioni di questo capo. 42)