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b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)2)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
2)
Vedi anche l'art. 45, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 25 (Collaudo funzionale e nullaosta all'esercizio pubblico)

(1)  Ultimati i lavori di costruzione dell'impianto e dopo un congruo numero di ore di preesercizio, l'impianto è sottoposto a collaudo funzionale. Il relativo procedimento è disciplinato con regolamento di esecuzione.

(2)  Al collaudo provvede una commissione nominata dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità, composta da almeno due ingegneri/ingegnere dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari. In presenza di impianti innovativi o parti di essi, che devono rispondere a particolari requisiti tecnici di sicurezza, possono far parte della commissione persone con esperienza specifica sul tipo di impianto o parte di essi da collaudare o sulle nuove soluzioni tecniche di sicurezza adottate. La commissione non può essere comunque composta da più di quattro componenti. In caso di sciovie il collaudo funzionale può essere effettuato da un ingegnere/un' ingegnera dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

(3)  Funge da segretario/segretaria della commissione di collaudo un collaboratore tecnico/una collaboratrice tecnica dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, della qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4)  Per opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere inizio anche in corso d'opera.

(5)  Durante il collaudo funzionale deve essere accertato che sussistano le condizioni di sicurezza richieste dalle leggi e dai regolamenti tecnici relativi agli impianti a fune. Le modalità di collaudo sono fissate dal regolamento di esecuzione.

(6)  Alle operazioni di collaudo partecipano la direzione dei lavori, la ditta costruttrice delle parti principali dell'impianto o una persona in sua rappresentanza, il/la titolare della concessione o una persona in sua rappresentanza ed eventualmente il/la progettista.

(7)  Durante le operazioni di collaudo viene redatto il verbale della visita di collaudo, la relazione sulle verifiche e le prove funzionali effettuate nonché il certificato di collaudo contenente eventuali prescrizioni alle quali il/la titolare della concessione deve ottemperare prima dell'apertura della linea al pubblico servizio oppure entro un determinato termine nonché eventuali prescrizioni alle quali il/la titolare della concessione deve attenersi durante l'esercizio.

(8)  Ad esito positivo del collaudo ed accertata l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari rilascia il nullaosta all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

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