(1) Il provvedimento di riconoscimento di un sistema di linee, il provvedimento di concessione di linee funiviarie di prima e seconda categoria, l’inserimento, quando previsto, degli impianti di seconda categoria nel registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui all’articolo 5-ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, costituiscono ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità. 28)
(2) La dichiarazione di pubblica utilità vale per tutti i lavori e gli impianti necessari per la costruzione e l'esercizio, compreso l'eventuale allacciamento, mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dell'apparato motore dell'impianto a fune.
(3) Le opere previste nei progetti approvati e concernenti linee di pubblica utilità, espressa ai sensi del presente articolo, sono urgenti e indifferibili.