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b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)2)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
2)
Vedi anche l'art. 45, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 20 (Norme applicabili)  

(1) All’espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la costruzione e l’esercizio di linee funiviarie, si applicano, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.26)

(1/bis)  Le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, si applicano, in quanto compatibili, anche all’espropriazione dei beni immobili e dei diritti relativi a beni immobili ed alla costituzione coattiva di servitù di cui all’articolo 22, occorrenti per l’esercizio di linee funiviarie già in tutto o in parte realizzate in base ad un accordo tra le parti, se detto accordo successivamente viene a scadere o viene contestato dai proprietari dei terreni.27)

(2)  Il procedimento per l'espropriazione o per la costituzione di servitù è avviato soltanto dopo esito negativo delle trattative tra le parti e fallito il tentativo di conciliazione innanzi a una commissione composta da un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Mobilità, della Ripartizione provinciale Patrimonio, dell'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori/delle gestrici di impianti di risalita e dell'unione agricoltori/agricoltrici più rappresentativa in provincia di Bolzano.

(3)  Salvo diversa pattuizione tra le parti, al proprietario/alla proprietaria del fondo servente è dovuta un'indennità, unica per tutto il periodo di imposizione della servitù, determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù stessa subiscono il suolo ed eventuali opere, della valenza turistica della zona e, in genere, dei criteri stabiliti con regolamento di esecuzione.

(4)  Per la costituzione coattiva di servitù devono inoltre essere risarciti annualmente i danni derivanti dall'utilizzo delle aree.

26)
L'art. 20, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.
27)
L'art. 20, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.
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