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b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)2)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
2)
Vedi anche l'art. 45, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 33 (Nullaosta all'esercizio)

(1)  Il sindaco/La sindaca rilascia il nullaosta necessario all'esercizio dei seguenti impianti:

  1. funivie per il trasporto di persone e cose;
  2. grandi teleferiche per il trasporto esclusivo di cose;
  3. piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose nonché teleferiche temporanee per il trasporto di legname, che sorvolano opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne nel caso in cui tali impianti sorvolino strade provinciali, strade in gestione alla Provincia, strade comunali o la rete viaria rurale, purché siano adottate idonee misure di protezione e venga disposta la chiusura temporanea delle strade interessate oppure vengano realizzate idonee opere di protezione dimensionate in funzione dei rischi di caduta ipotizzabili. 33)

(2)  Il nullaosta all'esercizio è rilasciato a condizione che l'impianto sia stato collaudato da parte di un esperto/un' esperta di funivie secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione e che sia stata stipulata un'assicurazione contro i danni provocati dall'impianto a persone, animali o cose. I limiti minimi di massimale assicurativo sono stabiliti con regolamento di esecuzione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e dell'ubicazione dei singoli impianti.

(3)  Il rilascio della concessione edilizia e del nullaosta all'esercizio per le funivie di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), è subordinato al parere tecnico da parte dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

33)
La lettera c) dell'art. 33, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 44, comma 17, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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