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a) Legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 91)
Disciplina del settore fieristico

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 novembre 2005, n. 44.

Art. 2 (Manifestazioni fieristiche e comunicazioni)   delibera sentenza

(1) L'organizzazione di manifestazioni fieristiche deve essere comunicata alla Ripartizione artigianato, industria e commercio. La manifestazione fieristica si intende tacitamente autorizzata, se entro 30 giorni la ripartizione provinciale competente non ne vieta la realizzazione.

(2) La ripartizione provinciale competente riconosce alle manifestazioni fieristiche la qualifica di rilevanza internazionale, nazionale o provinciale e le inserisce nel calendario, che viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(3) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, stabilisce, per le manifestazioni soggette a comunicazione, le caratteristiche delle diverse tipologie di manifestazioni, i criteri di riconoscimento della qualifica delle manifestazioni nonché le caratteristiche dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi.

(4)2)

(5) 3)

massimeDelibera 28 aprile 2015, n. 486 - Criteri per la qualificazione di manifestazioni fieristiche
2)
L'art. 2, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente abrogato dall'art. 75, comma 1, lettera c) della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12.
3)
L'art. 2, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22, e successivamente abrogato dall'art. 75, comma 1, lettera c) della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12.