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a) Legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 91)
Disciplina del settore fieristico

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 novembre 2005, n. 44.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

(1) L'attività fieristica tende a valorizzare, promuovere e sviluppare l'attività economica e produttiva, in particolare quella provinciale, i rapporti commerciali e la cooperazione internazionale. L'attività fieristica è libera. E'garantita la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa. E'inoltre assicurata la parità di condizioni per l'accesso alle manifestazioni e alle strutture nelle quali le stesse si svolgono.

(2) Le presenti disposizioni non si applicano:

  1. alle esposizioni universali;
  2. alle esposizioni di beni e servizi, permanenti o realizzate da un singolo operatore a scopo promozionale, o agli show room;
  3. alle esposizioni realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i 500 metri quadrati di superficie;
  4. alle attività disciplinate dalla normativa sul commercio;
  5. alle feste, sagre e manifestazioni comunque legate a tradizioni locali;
  6. alle mostre collegate al collezionismo, se non hanno finalità di mercato;
  7. alle manifestazioni fieristiche di rilevanza comunale e comprensoriale, che sono autorizzate ai sensi della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13.