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b) Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 8 (Commissioni tecniche)

(1)  “1. La ripartizione provinciale competente nomina una commissione tecnica per ciascun prodotto o categoria di prodotti per i quali si può utilizzare il "marchio di qualità con indicazione d'origine" o che ai sensi dell’articolo 2 rientra nell’ambito di applicazione della presente legge. La commissione tecnica dura in carica cinque anni. 10)

(2)  Le commissioni tecniche sono composte al massimo da nove componenti, in maggioranza rappresentanti dei produttori e degli utilizzatori del marchio. I restanti componenti sono rappresentanti delle associazioni di produttori, di gruppi di interesse della rispettiva categoria di prodotti nonché della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 10)

(3)  Alle riunioni delle commissioni tecniche può partecipare, con voto consultivo, anche un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente.10)

(4)  Le commissioni tecniche:

  1. predispongono il disciplinare con i criteri di qualità e di origine e le relative modifiche e lo sottopongono all'approvazione della Giunta provinciale, corredato del parere del Comitato per la qualità;
  2. 11)
  3. possono far pervenire all'assessore o all'assessora provinciale competente in materia di commercio, entro il termine di 30 giorni, una presa di posizione riguardante il parere dell'organismo di controllo indipendente, relativamente al rilascio, diniego oppure alla revoca del diritto all'utilizzazione del marchio;
  4. predispongono i programmi annuali per la pubblicizzazione dei prodotti;
  5. determinano, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla ripartizione provinciale competente per ciascun prodotto o categoria di prodotti, in che modo e in quale percentuale gli utilizzatori del marchio sono tenuti a partecipare, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, alle spese annuali per la pubblicizzazione dei prodotti. 12)

(5)  Si può prescindere dalla costituzione di una commissione tecnica, se la Giunta provinciale incarica dello svolgimento dei compiti indicati in questo articolo un organismo già operativo per una determinata categoria di prodotti.

10)
I commi 1, 2 e 3 dell'art. 8 sono stati così sostituiti dall'art. 9, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
11)
La lettera b) è stata abrogata dall'art. 9, comma 6, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
12)
La lettera e) dell'art. 8, comma 4, è stata così sostituita dall'art. 9, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
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ActionActionb) Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12
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