(1) Al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, alla diffusione di produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e di sostenere il reddito agricolo, la Provincia autonoma di Bolzano - in attuazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio delle Comunità Europee del 24 giugno 1991, e successive modifiche, in seguito chiamato regolamento, disciplina e promuove con la presente legge la produzione, trasformazione, commercializzazione ed etichettatura di prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica nonché l’esecuzione delle relative attività di controllo e vigilanza. 3)