Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
Ultima edizione
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Normativa provinciale
Tutela del paesaggio e dell' ambiente
Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
TITOLO I Principi generali e competenze
Art. 2 (Definizioni)
a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
1)
Disposizioni sulle acque
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.
Art. 2 (Definizioni)
(1)
Ai fini della presente legge si intende per:
a) “acque”: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee;
1) “acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee;
1.1 “lago”: un corpo idrico superficiale interno fermo;
1.2 “fiume”: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;
2) “acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo ed il sottosuolo;
2)
b)
“corpo idrico”: un elemento distinto e omogeneo delle acque superficiali o sotterranee, quale una falda acquifera, un lago, un invaso, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale, ove si distingue fra:
1) “corpo idrico superficiale”: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale:
1.1 “corpo idrico artificiale”: un corpo idrico superficiale creato da un’attività umana;
1.2 “corpo idrico fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana, è sostanzialmente modificata;
2) “corpo idrico sotterraneo”: un volume distinto di acque sotterranee contenuto da una o più falde acquifere:
2.1 “falda acquifera”: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
3)
c)
“bacino idrografico”: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi, per conflui-re in un punto specifico di un corso d’acqua;
4)
d)
"obiettivo di qualità ambientale": obiettivo da raggiungere per il corpo idrico relativamente allo stato ecologico e chimico per quanto concerne lo stato delle acque superficiali e relativamente allo stato quantitativo e chimico per quanto concerne lo stato delle acque sotterranee;
e)
"obiettivo di qualità per destinazione specifica": obiettivo di qualità da raggiungere per il corpo idrico affinchè sia garantita la specifica destinazione d'uso dell'acqua;
f)
"inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia, le cui conseguenze sono tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
g)
"scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue domestiche, industriali o urbane, effettuata nelle acque superficiali e sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, in rete fognaria e in impianti di depurazione di acque reflue urbane; sono escluse dalla nozione di scarico le immissioni delle acque di cui agli articoli 42, 44, 46 e 49;
h)
"fognature separate": la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
i)
"acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
j)
"acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, nonché da insediamenti produttivi che diano origine a scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche di cui all'allegato L;
5)
k)
"acque reflue urbane": il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
6)
l)
"acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
m)
"agglomerato": l'area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di depurazione o verso un punto di recapito finale;
7)
n)
"rete fognaria": sistema di condotte e impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
7)
o)
"1 a.e. (abitante equivalente)": carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno;
p)
"impianto di depurazione": complesso di opere ed impianti in grado di assicurare un trattamento appropriato delle acque reflue, compreso il trattamento del fango prima della riutilizzazione o dello smaltimento;
q)
"trattamento appropriato": trattamento delle acque reflue mediante un processo o un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici ricettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero la conformità dello scarico alle disposizioni della presente legge;
r)
"trattamento primario": trattamento delle acque reflue domestiche e urbane mediante un processo fisico o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20 per cento prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50 per cento;
s)
"trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue domestiche e urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o un altro processo che garantisca allo scarico la conformità ai valori limite di emissione di cui agli allegati A o B;
t)
"fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di depurazione;
u)
"valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione ovvero in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata o in massa per unità di tempo;
8)
v)
"applicazione al terreno": l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;
w)
"utilizzazione agronomica": la gestione di effluenti di allevamento, di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi, ovvero all'utilizzo irriguo o fertirriguo;
x)
"concimi chimici": qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
y)
"effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
z)
"fertilizzante": qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, le acque reflue provenienti da aziende agricole e agroalimentari, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera t);
aa)
"stabilimento industriale" o semplicemente "stabilimento": qualsiasi edificio o installazione in cui si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui agli allegati D ed E ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.
9)
ab)
"acque minerali e termali": le acque minerali naturali di cui all'articolo 13 della
legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge.
10)
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
- Tutela delle acque, dell'aria e del suolo - gestione dei rifiuti - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente
2)
La lettera a) dell'art. 2, comma 1, è stata
prima
sostituita dall'art. 6, comma 1, della
L.P. 17 ottobre 2019, n. 10
, e successivamente dall'art. 14, comma 1, della
L.P. 27 marzo 2020, n. 2
.
3)
La lettera
b
) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 6, comma 1, della
L.P. 17 ottobre 2019, n. 10
.
4)
La lettera
c
) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 6, comma 1, della
L.P. 17 ottobre 2019, n. 10
.
5)
Il testo tedesco della lettera j) del comma 1 dell'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della
L.P. 10 giugno 2008, n. 4
.
6)
L'art. 2, comma 1, lettera k) è stata così sostituita dall'art. 14, comma 2, della
L.P. 10 giugno 2008, n. 4
. La Corte Costituzionale ha dichiarato con sentenza 315 del 30.11.2009 inammissibile la questione di legittimità costituzionale della nuova lettera k).
7)
L'art. 2, comma 1, lettere m) e n) sono state così sostituite dall'art. 14, comma 3, della
L.P. 10 giugno 2008, n. 4
.
8)
Il testo italiano della lettera u) del comma 1 dell'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 4, della
L.P. 10 giugno 2008, n. 4
.
9)
Il testo tedesco della lettera aa) del comma 1 dell'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 5, della
L.P. 10 giugno 2008, n. 4
.
10)
La lettera bb) del comma 1 dell'art. 2 è stata aggiunta dall'art. 14, comma 6, della
L.P. 10 giugno 2008, n. 4
.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
Principi generali e competenze
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Compiti della Provincia)
Art. 4 (Compiti dei comuni)
Art. 5 (Il servizio integrato di fognatura e depurazione)
Utilizzazione delle risorse idriche
Tutela delle acque
Vigilanza e disposizioni finali
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
Allegato G
Elementi e sostanze chimiche considerati di natura tossica in base alla loro tossicità, persistenza e bioaccumulabilità. (1) (2)
Allegato I
Insediamenti produttivi le cui acque reflue sono assimilate alle acque reflue domestiche
Opere e scarichi di acque reflue di competenza del sindaco
b) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12
c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
e) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
f) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29
g) Decreto del Presidente della Provincia 6 novembre 2017, n. 40
h) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 28
i) Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2019, n. 34
j) Decreto del Presidente della Provincia 9 ottobre 2020, n. 40
k) Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2020, n. 44
l) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2022, n. 13
m) Decreto del Presidente della Provincia 1 marzo 2024, n. 1
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico