(1) Il comandante e il vicecomandante del Corpo dei vigili del fuoco volontari sono nominati dal sindaco su designazione del Corpo; la designazione avviene mediante elezione da parte dei membri attivi del Corpo, tenendo conto dell'idoneità e della partecipazione ai corsi di addestramento predisposti dalla Scuola provinciale antincendi. In caso di grave violazione dei doveri d'ufficio il consiglio comunale può revocare con deliberazione motivata le funzioni di comandante o di vicecomandante del Corpo.
(2) Il comandante del Corpo dei vigili del fuoco volontari fa parte di diritto della commissione edilizia e, ove esiste, della commissione antincendi del rispettivo comune, nonché del centro operativo comunale. Ove esistano più Corpi dei vigili del fuoco volontari nello stesso comune, può entrare a far parte delle commissioni di cui sopra un comandante delegato o il comandante competente per il rispettivo territorio.