(1) L'Agenzia provvede al risarcimento dei danni arrecati a persone o cose dal Servizio antincendi di cui all'articolo 2, comma 3, nell'espletamento del servizio, se non coperti da assicurazioni, esclusi i danni causati dalle squadre aziendali antincendi nell'ambito della propria azienda. 87)
(2) L’Agenzia può stipulare polizze assicurative specifiche per il servizio antincendi, nonché per i danni causati ai veicoli privati usati dai vigili del fuoco volontari in occasione degli interventi e dai funzionari delle unioni distrettuali dei Corpi dei vigili del fuoco volontari durante i viaggi di servizio. L’Agenzia non stipula polizze assicurative per le squadre antincendi aziendali. 88)