(1) Il diploma di cui all'articolo 5 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.
(2) Al fine di essere ammessi, i medici devono dimostrare di essere in grado di seguire le lezioni sia in lingua italiana che in lingua tedesca e di conoscere pertanto entrambe le lingue. L'accertamento delle conoscenze linguistiche avviene in base al regolamento di esecuzione alla presente legge.
(3) Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte dell'assessore provinciale competente in materia di sanità.