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c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 46 (Disciplina della dirigenza medica, della dirigenza sanitaria non medica nonché delle professioni sanitarie)116)   delibera sentenza

(1)  La dirigenza sanitaria è collocata in unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali.  117)   118)

(2)  L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica del diretto superiore, sono progressivamente ampliati. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite è responsabile del risultato. 119)  120)

(3)  All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia, da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura. Al dirigente con cinque anni di attività possono essere attribuiti incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché incarichi di responsabile di strutture semplici. 121)  122)

(4)  123) 

(5) Ai dirigenti sanitari con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre alle funzioni derivanti dalle loro specifiche competenze professionali, anche funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da assolvere in osservanza degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante l’emanazione di direttive a tutto il personale della struttura e l’adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per garantire l’appropriatezza di tutti gli interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse assegnategli.  124) 

(6) All’incarico di dirigente sanitario e agli incarichi di direttore di struttura complessa si accede in conformità alla vigente disciplina di settore mediante concorso pubblico per titoli ed esami o tramite selezione pubblica. Possono partecipare al concorso o alla selezione anche i candidati con una specializzazione in una disciplina equipollente, fermo restando che i contratti collettivi di comparto disciplinano le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso in godimento ai dirigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 125)

(7) Qualora al concorso o alla selezione indetta per la copertura dell’incarico di direzione dell’area territoriale o del Servizio di medicina di base dell’Azienda Sanitaria non siano risultati candidati idonei, la direzione di queste strutture può essere affidata anche a medici di medicina generale con un’esperienza professionale almeno decennale. 126)

(8) Entro 18 mesi dall’assunzione dell’incarico di direzione di struttura complessa, i dirigenti devono conseguire l’attestato di formazione manageriale. Nel caso in cui non assolvano con profitto il primo corso attivato dall’Amministrazione provinciale dopo il conferimento del loro incarico, essi decadono dall’incarico. 127)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 25.02.2002 - Sanitari USL - trasformazione di una figura professionale - discrezionalità tecnico-amministrativa
116)
La rubrica è stata sostituita dall'art. 23 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
117)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 45 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
118)
La versione tedesca dell'art. 46, comma 1, è stato modificato dall'art. 3, comma 11, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
119)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 45 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
120)
La versione tedesca dell'art. 46, comma 2, è stato modificato dall'art. 3, comma 11, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
121)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 45 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
122)
La versione tedesca dell'art. 46, comma 3, è stato modificato dall'art. 3, comma 11, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
123)
L'art. 46, comma 4, è stato sostituito dall'art. 23 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, poi integrato dall'art. 43, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, ed infine abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
124)
L'art. 46,  comma 5,  è stato prima sostituito dall'art. 23 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente dall'art. 3, comma 12, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
125)
L'art. 46, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 12, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 10, comma 6, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
126)
L'art. 46, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 12, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
127)
L'art. 46, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 12, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
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