(1) Nello stabilire la partecipazione alla spesa sanitaria, come anche l'esenzione dal pagamento del ticket, la Provincia autonoma di Bolzano si attiene ai principi contenuti nella normativa nazionale vigente in materia. La Giunta provinciale introduce, per le prestazioni eccedenti i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati dalla normativa nazionale, di cui all'articolo 32, una partecipazione al costo basata sulla valutazione del reddito e del patrimonio dell'assistito e del suo nucleo familiare. Con regolamento di esecuzione vengono individuati i criteri per la valutazione della situazione economica e patrimoniale, tenendo conto anche delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante "Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano", e successive modifiche.87)
(1/bis) 88)
(2) Per le prestazioni rientranti nei livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati a livello statale, la Giunta provinciale autorizza l'introduzione, in via sperimentale, del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e fissa i criteri di esenzione dalla stessa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
(3) La Giunta provinciale può integrare l'elenco nazionale delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, inserendovi quelle malattie, la cui frequenza è circoscritta a certe zone o sia abnorme.
(4) In applicazione dei principi fissati all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare l'elenco nazionale delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero con patologie frequenti in Alto Adige.