(1) 174)
(2) 175)
(3) L'azienda sanitaria entra in funzione alla data del 1° gennaio 2007. Le aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico sono soppresse alla data del 31 dicembre 2006.
(4) 176)
(5) 177)
(6) 178)
(7) Il patrimonio iniziale dell'azienda sanitaria è costituito dai patrimoni delle aziende sanitarie soppresse secondo la consistenza esistente alla data del 31 dicembre 2006, così come determinata dalla Giunta provinciale. Il trasferimento del patrimonio delle soppresse aziende sanitarie all'azienda sanitaria avverrà secondo i valori contabili. La relativa deliberazione della Giunta provinciale costituisce titolo per la trascrizione degli stessi nei rispettivi registri ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
(8) Con l'entrata in funzione dell'azienda sanitaria i servizi bancari di cui all'articolo 15 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, saranno accentrati presso un'unica banca ovvero più banche associate.
(9) 179)
(10) La Giunta provinciale può istituire apposite gestioni aventi il compito di curare l'amministrazione di determinati rapporti o funzioni facenti capo alle aziende sanitarie soppresse, che non vengono trasferiti all'azienda sanitaria.
(11) Il Direttore generale dell'azienda sanitaria adotta tutti i provvedimenti necessari all'assunzione del patrimonio, come definito dal provvedimento della Giunta provinciale di cui al comma 7, e di tutti i rapporti giuridici trasferiti all'azienda sanitaria stessa. L'azienda sanitaria subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende sanitarie soppresse, attuali e futuri e comunque riconducibili alle aziende sanitarie stesse, a decorrere dalla data di cui al comma 3.
(12) 180)
(13) 181)
(14) 182)
(15) 183)
(16) I Direttori medici che alla data della soppressione delle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico svolgono la funzione di Direttore medico di presidio ospedaliero e che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 5, possono essere riconfermati per una durata massima di cinque anni.
(17) Fino ad una nuova regolamentazione in sede di contrattazione collettiva, per assicurare i servizi sanitari possono essere applicate fra i comprensori sanitari le convenzioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), del vigente contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del personale medico e medico-veterinario.
(18) Il riferimento alle soppresse aziende sanitarie contenuto in tutte le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge si intende riferito all'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. Il Direttore generale può delegare ai comprensori sanitari, in tutto o in parte, le funzioni o gli obblighi amministrativi che derivano dalle citate norme vigenti. Tuttavia, qualora gli stessi siano direttamente collegati con le funzioni o gli obblighi amministrativi del direttore di comprensorio sanitario, essi competono a quest'ultimo.184)