(1) È vietata la combustione all’aperto di materiale di origine vegetale, ivi compresi i residui vegetali di qualsiasi genere derivanti dalla pulizia di prati, campi, scarpate e boschi. 19)
(2) Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione nei seguenti casi:
(3) Sono in ogni caso consentiti i fuochi accesi con combustibili idonei nelle colture agricole, al solo scopo di prevenire le gelate. 22)