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a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)2)
Nuovo ordinamento del commercio

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.
2)
Questa  Legge provinciale è stata abrogata ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera a), della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12. Vedasi in particolare l'art. 71 (Disposizioni transitorie) e l'art. 72 ( Disposizioni sull'applicazione della legge)  della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12.

CAPO I
Finalità, definizioni, requisiti

Art. 1 (Finalità e definizioni)          delibera sentenza

(1)  La presente legge tiene conto della particolare autonomia attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano dal Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Essa disciplina il settore del commercio, tenendo conto della specifica conformazione geomorfologica del territorio provinciale, della ricchezza delle sue risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali, della peculiarità dei numerosi, piccoli insediamenti abitativi rurali e montani. In tale contesto vi è l'esigenza di uno sviluppo equilibrato della rete commerciale nelle sue diversificate offerte di servizio, riconoscendo l'importante ruolo socio-economico svolto dalle piccole e medie aziende, che garantiscono una distribuzione capillare e qualificata ai residenti e ai turisti.

(2)  L'ordinamento del commercio persegue le seguenti finalità:

  1. 3)
  2. la tutela della concorrenza, la trasparenza del mercato, lo sviluppo della imprenditorialità, in particolare quella dei giovani imprenditori e delle giovani imprenditrici, e la libera circolazione delle merci;
  3. la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al buon servizio del cliente, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti, nonché all'equità dei prezzi;
  4. l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta.

(3)  Ai fini della presente legge si intendono:

  1. per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
  2. per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

(4)  Le disposizioni della presente legge non si applicano:

  1. ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n.475, e successive modifiche, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modifiche, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
  2. ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche;
  3. alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modifiche;
  4. ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125e successive modifiche, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche;
  5. agli artigiani di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3nonché agli industriali per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, nonché accessori e ricambi inerenti alla propria attività;
  6. ai pescatori ed alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbario, di fungatico e di diritti similari;
  7. a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
  8. alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche;
  9. all'attività di vendita effettuata all'interno degli spazi espositivi durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni;
  10. agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
  11. all'attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento di manifestazioni culturali e religiose promosse dagli organizzatori all'interno dei locali o dell'area adibita alla manifestazione o nell'immediata zona di accesso, purché riguardi solo articoli inerenti alle manifestazioni;
  12. alle aziende di cura e soggiorno, nonché alle associazioni e consorzi turistici iscritti nei relativi elenchi provinciali, se vendono esclusivamente cartine geografiche, cartoline e pubblicazioni a carattere turistico e promozionale;
  13. ai centri sociali ed istituzionali che gestiscono laboratori protetti per soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 10 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, per la vendita dei beni prodotti nel loro ambito;
  14. ai coltivatori diretti singoli od associati, ai mezzadri e ai coloni, i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche, nonché agli artigiani di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, che intendono vendere i loro prodotti, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;
  15. all'attività di vendita che si effettua nei mercatini delle pulci, dell'usato e simili, da chiunque organizzati, purché la vendita non riguardi articoli appositamente acquistati e non sia effettuata da imprese esercenti il commercio o di altri tipi. L'iniziativa deve essere comunicata al sindaco competente, e può essere vietata se si oppongono ragioni di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e quiete pubblica e dell'ambiente.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 02.09.2008 - Prosecuzione giudizio sospeso - istanza fissazione udienza - commercio - vendita al dettaglio in zona agricola - esercizi già esistenti al momento dell'introduzione del divieto - subingresso ad autorizzazione deve essere effettivo e provato - motivazione - pluralità ordini di motivi
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 141 del 24.04.2002 - Adeguamento della disciplina del commercio alle norme fondamentali di riforma economico-sociale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 160 del 10.06.1998 - Ampliamento di esercizi commerciali -- inapplicabilità delle disposizioni statali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 21.04.1998 - Autorizzazioni per commercio - inapplicabilità nel territorio provinciale delle disposizioni statali - art. 41 CostituzioneInapplicabilità nel territorio provinciale della L. 7.8.1990 n. 241Motivazione - pluralità di motivi - basta la fondatezza di uno
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 114 del 08.05.1997 - Ampliamento della superficie di vendita - specifica motivazione del rigetto dell'istanza
3)
La lettera a) dell'art. 1, comma 2, è stata abrogata dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 1., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

Art. 2 (Requisiti di accesso all'attività)        delibera sentenza

(1) 4) 

(2)  Per esercitare l'attività commerciale è necessario il possesso di specifici requisiti morali e professionali, questi ultimi solo se l'attività riguarda il settore merceologico alimentare, come individuati nel regolamento di esecuzione della presente legge. È comunque subordinata al possesso di specifici requisiti professionali l'assunzione di apprendisti, nonché la possibilità di ottenere maggiori agevolazioni a sostegno dell'impresa.

massimeDelibera N. 1216 del 14.04.2008 - Proroga piano provinciale per le grandi strutture di vendita di cui alla delibera della Giunta provinciale 17 giugno 2002, n. 2150
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005 - Commercio - autorizzazione alla mediazione di veicoli usati - domanda prodotta da condannato riabilitato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 39 del 05.02.2003 - Commercio - vendita al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi - autorizzazione amministrativa - L. cost. n. 3/2001: commercio: competenza provinciale - concetto di concorrenza
massimeDelibera 29 dicembre 2000, n. 5141 - Corsi professionali per il commercio relativi al settore merceologico alimentare: modalità di organizzazione, durata e materie (art. 3, D.P.G.P. dd. 30 ottobre 2000, n. 39) (modificata con delibera n. 966 del 25.3.2008 e delibera n. 1718 del 19.11.2012)
4)
L'art. 2, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 12 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e poi abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 2., della L.P. 16 marzo 2011, n. 7.

CAPO II
Programmazione ed esercizio dell'attività

Art. 3            5) delibera sentenza

massimeDelibera N. 1588 del 08.06.2009 - Approvazione nuovo piano provinciale per le grandi strutture di vendita (articolo 3, legge provinciale 17 febbraio 2000, n . 7 ed articolo 5, D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39)
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 9 febbraio 2009, n. 41 - Commercio al dettaglio in zona produttiva - deroga ai contingenti di superficie - limite di vendita per determinati articoli - rinuncia ad autorizzazione già concessa condizionata a nuova autorizzazione in zona produttiva – illegittimità - piano provinciale per le grandi strutture di vendita
massimeDelibera N. 1216 del 14.04.2008 - Proroga piano provinciale per le grandi strutture di vendita di cui alla delibera della Giunta provinciale 17 giugno 2002, n. 2150
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 27.11.2003 - Commercio - piano commerciale comunale - efficacia quadriennale - autorizzazione amministrativa - contingentamento per vendita al dettaglio (vecchia disciplina)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002 - Commercio - vendita al dettaglio - zona per insediamenti produttivi - ampliamento superficie - contrasto con direttive del piano provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000 - Autorizzazione al commercio - potere del Comune - domanda di ampliamento - rigetto con motivazione per relationem - grandi strutture di vendita - competenza per il controllo del rispetto delle norme urbanistiche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999 - Grandi strutture di vendita - diniego all'apertura - richiamo delle direttive provinciali come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999 - Grandi strutture di vendita - direttive provinciali - rispetto della disciplina urbanistica - esecuzione del giudicato del TAR - nuovo provvedimento denegativo con motivazioni diverse dall'atto annullato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 88 del 07.04.1998 - Grandi strutture di vendita - direttive provinciali - settore dei beni di largo e generale consumo - superficie massima - contingentizzazione - già tabella merceologica VIII
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997 - Autorizzazione commerciale - l'osservanza delle norme urbanistiche è un presuppostoEsercizi commerciali - limiti ad un trasferimento Revoca di un'autorizzazione amministrativa - non occorre parere di commissione comunale
5)
Gli artt. 3 e 3/bis sono stati abrogati dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 3., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

Art. 3/bis  5)

5)
Gli artt. 3 e 3/bis sono stati abrogati dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 3., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

Art. 4        6) delibera sentenza

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 28.10.2008 - Vendita al dettaglio in zona produttiva - necessaria separazione di due esercizi nello stesso edificio - possibilità di unica area casse
massimeDelibera N. 4394 del 27.11.2006 - Indicazioni in materia di venidta dei farmaci e prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 27.11.2003 - Commercio - piano commerciale comunale - efficacia quadriennale - autorizzazione amministrativa - contingentamento per vendita al dettaglio (vecchia disciplina)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 17.03.2003 - Commercio - vendita al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 128 del 22.05.2001 - Vendita al dettaglio in zona di verde agricolo - nozione di “superficie di vendita autorizzata"
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 16.02.1999 - Autorizzazione amministrativa per esercizio di vendita al dettaglio - ordinanza di chiusura in mancanza di autorizzazione
6)
Gli artt. 4, 5 e 6 sono stati abrogati dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 4., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

Art. 5         6) delibera sentenza

massimeDelibera N. 4394 del 27.11.2006 - Indicazioni in materia di venidta dei farmaci e prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 24.07.2002 - Commercio - autorizzazione amministrativa - destinazione d'uso del locale - ampliamento nel verde agricolo: limitazioni - esecuzione del giudicato e jus superveniens - pianificazione urbanistica: ripartizione in zone del territorio - ampliamento abusivo di esercizio commerciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 128 del 22.05.2001 - Vendita al dettaglio in zona di verde agricolo - nozione di “superficie di vendita autorizzata"
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 24.05.2000 - Ricorso giurisdizionale - censura non dedotta in sede di ricorso gerarchico - preclusione all'esame del giudice - revoca dell'autorizzazione al commercio - atto dovuto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997 - Autorizzazione commerciale - l'osservanza delle norme urbanistiche è un presuppostoEsercizi commerciali - limiti ad un trasferimento Revoca di un'autorizzazione amministrativa - non occorre parere di commissione comunale
6)
Gli artt. 4, 5 e 6 sono stati abrogati dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 4., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

Art. 6                 6) delibera sentenza

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 330 del 13.11.2007 - Giustizia amministrativa - legittimazione attiva - grandi strutture di vendita - riferimento territoriale - bacino d'utenza del centro commerciale - commercio al dettaglio nelle zone produttive - divisione tra due esercizi deve essere effettiva
massimeDelibera N. 4394 del 27.11.2006 - Indicazioni in materia di venidta dei farmaci e prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 175 vom 19.04.2006 - Handel - stillschweigende Genehmigung - Fristablaufes nur nach Vollständigkeit der Unterlagen - Gewerbegebiete - Detailhandel nur in Funktion der vorherrschenden bereits ausgeübten Tätigkeit
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002 - Commercio - vendita al dettaglio - zona per insediamenti produttivi - ampliamento superficie - contrasto con direttive del piano provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 24.07.2002 - Commercio - autorizzazione amministrativa - destinazione d'uso del locale - ampliamento nel verde agricolo: limitazioni - esecuzione del giudicato e jus superveniens - pianificazione urbanistica: ripartizione in zone del territorio - ampliamento abusivo di esercizio commerciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002 - Atto amministrativo - pluralità di motivi - commercio - grandi strutture di vendita - ampliamento superficie
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 230 del 03.08.2000 - Giudizio di ottemperanza - giudicato di annullamento - adempimenti dell'Amministrazione - Commercio - grandi strutture di vendita - annullamento di diniego di licenza di commercio - rinnovo provvedimento dell'Amministrazione - caratteristiche del giudicato amministrativo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 24.05.2000 - Ricorso giurisdizionale - censura non dedotta in sede di ricorso gerarchico - preclusione all'esame del giudice - revoca dell'autorizzazione al commercio - atto dovuto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000 - Autorizzazione al commercio - potere del Comune - domanda di ampliamento - rigetto con motivazione per relationem - grandi strutture di vendita - competenza per il controllo del rispetto delle norme urbanistiche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999 - Grandi strutture di vendita - diniego all'apertura - richiamo delle direttive provinciali come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999 - Grandi strutture di vendita - direttive provinciali - rispetto della disciplina urbanistica - esecuzione del giudicato del TAR - nuovo provvedimento denegativo con motivazioni diverse dall'atto annullato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 160 del 10.06.1998 - Ampliamento di esercizi commerciali -- inapplicabilità delle disposizioni statali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 88 del 07.04.1998 - Grandi strutture di vendita - direttive provinciali - settore dei beni di largo e generale consumo - superficie massima - contingentizzazione - già tabella merceologica VIII
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997 - Autorizzazione commerciale - l'osservanza delle norme urbanistiche è un presuppostoEsercizi commerciali - limiti ad un trasferimento Revoca di un'autorizzazione amministrativa - non occorre parere di commissione comunale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 20.05.1997 - Grandi strutture di vendita in zone per insediamenti produttivi - limitazioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 114 del 08.05.1997 - Ampliamento della superficie di vendita - specifica motivazione del rigetto dell'istanza
6)
Gli artt. 4, 5 e 6 sono stati abrogati dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 4., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

Art. 7 (Insiemi commerciali)    delibera sentenza

(1)  L'insieme commerciale consiste in più strutture di vendita site in un unico edificio. Si è anche in presenza di un insieme commerciale quando le strutture di vendita sono site in edifici tra loro collegati o confinanti e non hanno accesso diretto da area pubblica. Si è anche in presenza di un insieme commerciale quando più strutture di vendita site in un unico edificio oppure in edifici tra loro collegati o confinanti sono collegate fra di loro oppure se esse usufruiscono di spazi e infrastrutture comuni gestiti unitariamente. 7)

(2) 8) 9)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 330 del 13.11.2007 - Giustizia amministrativa - legittimazione attiva - grandi strutture di vendita - riferimento territoriale - bacino d'utenza del centro commerciale - commercio al dettaglio nelle zone produttive - divisione tra due esercizi deve essere effettiva
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997 - Autorizzazione commerciale - l'osservanza delle norme urbanistiche è un presuppostoEsercizi commerciali - limiti ad un trasferimento Revoca di un'autorizzazione amministrativa - non occorre parere di commissione comunale
7)
L'art. 7, comma 1, è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 5., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
8)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 39, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
9)
L'art. 7, comma 2, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 5., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

Art. 8 (Autorizzazione - Concentrazione di esercizi e servizi)   delibera sentenza

(1) 10)

(2)  I locali destinati alla vendita al dettaglio devono comunque possedere le seguenti caratteristiche:

  1. avere accesso diretto da area pubblica o privata, qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica;
  2. essere divisi dai locali destinati al commercio all’ingrosso o ad altri usi mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto o comunque di altezza minima di due metri e mezzo, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico, esclusi i locali destinati a: pubblico esercizio, rivendita di generi di monopolio, cassa per distributori di carburante, laboratorio per piccoli lavori di riparazione e manutenzione degli articoli posti in vendita, installazione di apparecchi automatici e altri servizi quali fax, telefono e internet point. Più esercizi presenti all’interno dello stesso edificio, ferma restando la divisione con parete tra i rispettivi locali, possono usufruire di un’unica area casse, realizzata in uno spazio comune distinto dai locali destinati alla vendita al dettaglio e collocata prima della zona di uscita dall’edificio. II consumatore può accedere attraverso uno spazio comune, antistante l’area casse, a tutti i singoli esercizi commerciali, effettuando infine un unico pagamento presso l’area casse per tutte le merci acquistate.11)12)

(3)  Nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è possibile svolgere congiuntamente oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, come individuati dalla Giunta provinciale.

(4) 10)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 17.03.2003 - Commercio - vendita al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi
10)
I commi 1 e 4 dell'art. 8 sono stati abrogati dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 6., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
11)
L'art. 8, comma 2, è stato modificato dall'art. 3 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8, e poi sostituito dall'art. 39, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
12)
La lettera b) dell'art. 8 comma 2 è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, della L.P. 13 novembere 2009, n. 10.

Art. 8/bis 13) 

13)
L'art. 8/bis è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 7., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

CAPO III
Offerte di vendita

Art. 9 (Pubblicità dei prezzi)   

(1)  I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

(2)  Quando sono esposti insieme prodotti identici o dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Nei negozi o reparti funzionanti a self-service tutti i prodotti esposti devono essere muniti di cartello indicante il prezzo.

Art. 10 (Vendite straordinarie)  delibera sentenza

(1)  Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni realmente favorevoli di acquisto dei propri prodotti.

(2)  Sono considerate vendite di liquidazione, quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate in altri negozi, poste in essere unicamente da chi è titolare dell'autorizzazione di commercio al dettaglio e per le piccole strutture di vendita dal titolare dell'esercizio, per la vendita di tutte o di gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel rispettivo magazzino. Chiunque intenda effettuare vendite di liquidazione deve darne comunicazione al comune.

(3)  Sono considerate vendite di fine stagione quelle forme di vendita durante le quali si mettono in vendita esclusivamente prodotti di carattere stagionale o di moda comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante la stagione o entro un breve periodo di tempo. Le vendite di fine stagione possono effettuarsi solamente in due periodi dell'anno, che sono determinati, per settori merceologici e per zone, dalla Camera di commercio. Contro i provvedimenti della Camera di commercio è ammesso ricorso da parte delle organizzazioni di categoria alla Giunta provinciale, la quale decide con provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso stesso.

(4)  Per vendite promozionali si intendono quelle particolari forme di vendita, di durata non superiore alle due settimane, a prezzi inferiori a quelli correnti e relative ad un numero limitato di voci merceologiche con le quali l'azienda commerciale si propone di lanciare sul mercato un nuovo prodotto o una nuova marca o di incrementare il proprio giro d'affari suscitando l'interesse della clientela attraverso la proposta di suggerimenti particolari d'acquisto, quali i prodotti a prezzo scontato, per stimolare l'acquisto di altri prodotti consimili, le confezioni con omaggi e similari. L'azienda commerciale che intende fare la vendita promozionale deve darne preventiva comunicazione almeno dieci giorni prima al comune.

(5)  Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto.

(6)  Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo, purché documentati. La vendita sottocosto è consentita unicamente in caso di vendite straordinarie. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i generi alimentari che non possono essere venduti sottocosto.14)

(7)  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al regolamento di esecuzione.

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 136 del 12.04.2010 - Liberalizzazione delle vendite promozionali - obbligo di comunicazione
14)
L'art. 10, comma 6, è stato così modificato dall'art. 1, comma 3, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.

CAPO IV
Forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 11 (Spacci interni) 15)

(1)  La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso diretto dalla pubblica via.

(2)  L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

15)
Vedi l'art. 8, comma 1, lettera a), punto 8., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

Art. 12 (Apparecchi automatici) 15)

(1)  La vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

(2)  L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, il settore merceologico e l'ubicazione nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

(3)  La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

15)
Vedi l'art. 8, comma 1, lettera a), punto 8., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

Art. 13 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione) 15)

(1)  La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e il settore merceologico.

(2)  È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

(3)  Se le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio da parte del titolare dell'attività. Inoltre nel corso della trasmissione devono essere irradiate anche l'esatta denominazione dell'impresa e la località dove essa ha la propria sede.

(4)  Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

15)
Vedi l'art. 8, comma 1, lettera a), punto 8., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

Art. 14 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori) 15)

(1)  La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, in caso di impresa, da almeno un anno. L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e il settore merceologico.16) 

(2)  L'impresa che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 2 e l'impresa rilascia loro un tesserino di riconoscimento, che deve essere mostrato al consumatore e che deve essere ritirato non appena essi perdono tali requisiti. Anche il titolare dell'impresa deve portare appresso tale tesserino, qualora eserciti personalmente l'attività in loco.

(3)  L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.

15)
Vedi l'art. 8, comma 1, lettera a), punto 8., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
16)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

Art. 15 (Commercio elettronico) 15)

(1)  Il commercio elettronico deve avere un equilibrato processo di crescita al fine di porlo in rapporto armonico rispetto allo sviluppo delle altre forme di commercio. In ogni caso deve essere garantita la tutela dei consumatori e la riservatezza dei dati.

15)
Vedi l'art. 8, comma 1, lettera a), punto 8., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

CAPO V
Distributori di carburante

Art. 16 (Distributori di carburante)       delibera sentenza

(1)  L'attività inerente l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, compresi quelli siti su autostrade e superstrade nonché quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi di cui l'impresa dispone, è soggetta ad autorizzazione. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato interno non possono cedere, a qualsiasi titolo, carburante a terzi.17) 

(2)  L'autorizzazione all'installazione e al trasferimento in altra località, alla modifica e alla concentrazione di impianti di distribuzione di carburanti nel territorio provinciale è rilasciata dall'assessore provinciale al commercio, sentito il parere del comune, ed è subordinata esclusivamente alla conformità alle direttive emanate dalla Giunta provinciale, alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la prevenzione incendi, la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici.

(3)  Le domande si intendono accolte se entro 90 giorni dalla data del ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego. L'assessore provinciale al commercio può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato.

(3/bis)  I rivenditori all’ingrosso operanti nel territorio provinciale, che forniscono carburante a imprese munite di recipienti mobili e ad impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi quelli delle amministrazioni pubbliche, sono tenuti a comunicare annualmente all’amministrazione provinciale l’elenco dei beneficiari e la quantità di prodotto fornita. 18)

(4)  Con regolamento di esecuzione della presente legge viene disciplinato dettagliatamente questo settore, in particolare circa le modalità relative alla presentazione delle istanze, al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione. Il regolamento di esecuzione stabilisce i casi in cui l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato interno è soggetta unicamente a denuncia. Alla denuncia va allegata la documentazione di cui al comma 2.19) 

massimeDelibera 3 ottobre 2005, n. 3647 - Modifica delle direttive provinciali per l'adeguamento della rete distributiva dei carburanti (modifcata con delibera n. 4230 del 20.11.2006 e delibera n. 2091 del 30.12.2011)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000 - Comunicazione dell'avvio di procedimento - non serve in caso di istanza dell'interessatoImpianto distribuzione di carburanti - sospensione temporanea dell'autorizzazione - scelta di merito
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 05.06.2000 - Impianti distributori di carburante - disciplina della materia - trasferimento - piano provinciale di razionalizzazione - pianificazione urbanistica provinciale
17)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.
18)
L'art. 16, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
19)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 16/bis (Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio)      delibera sentenza

(1)  Dal 1° gennaio 2008 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle persone fisiche, intestatarie di uno o più veicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri e residenti nei comuni individuati con deliberazione, un contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il contributo può essere concesso in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal luogo di confine di Stato più vicino e raggiungibile su strada carrozzabile pubblica.

(2)  Il contributo non può essere superiore alla differenza tra i prezzi medi dei corrispondenti prodotti per autotrazione applicati nei comuni interessati e quelli medi praticati in una corrispondente fascia del territorio confinante svizzero o austriaco.

(3)  Con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige sono stabiliti:

  1. i comuni e la distanza massima dal confine, eventualmente differenziata per fasce, di cui al comma 1;
  2. la misura del contributo;
  3. le modalità di rilevazione dei prezzi di cui al comma 2;
  4. le modalità di fruizione del beneficio, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici;
  5. le funzioni delegate ai comuni e le relative compensazioni finanziarie;
  6. gli adempimenti e gli obblighi dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti;
  7. le modalità per la vigilanza sulla corretta fruizione dei benefici di cui al comma 1.

(4)  Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo con comportamenti finalizzati all'abusiva o non corretta fruizione dei benefici previsti oppure con l'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3, lettera f), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.

(5)  In caso di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni, la somma minima e la somma massima previste per la sanzione sono quintuplicate e l'autorità competente sospende per un periodo di un anno la fruizione del beneficio a chi ha commesso la violazione o dispone la chiusura dell'impianto, il cui gestore ha commesso la violazione, per un periodo di 60 giorni.

(6)  Per la vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni e per le violazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente è il comune nel quale l'attività di distribuzione di carburanti viene svolta o le violazioni hanno avuto luogo. Il comune introita le somme riscosse. La Provincia esercita la vigilanza attraverso gli strumenti informatici utilizzati per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

(7)  Per i costi organizzativi di avvio degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di euro 350.000 a carico dell'esercizio finanziario 2007 (UPB 15100). La spesa per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e i relativi costi di gestione è stimata in euro 600.000 all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2008.20) 

massimeDelibera 19 dicembre 2011, n. 2007 - Contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio (articolo 16/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7)
massimeDelibera 17 dicembre 2007, n. 4415 - Determinazione dei criteri per la fruizione del contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio (articolo 16/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7) (modificata con delibera n. 192 del 28.01.2008, delibera n. 1065 del 14.04.2009 e delibera n. 784 del 13.10.2020)
massimeDelibera 3 dicembre 2007, n. 4120 - Individuazione dei comuni della provincia di Bolzano interessati al contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio (art. 16-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7) (modificata con delibera n. 522 del 02.04.2012)
20)
L'art. 16/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4.

Art. 16/ter (Rifornimento self-service di metano per autotrazione)   delibera sentenza

(1)  Fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni europee e nazionali in materia di distributori stradali di metano per autotrazione, si consente la possibilità di rifornimento self-service anche al di fuori dell’orario di lavoro delle stazioni di servizio, purchè vengano adottati i provvedimenti di cui ai successivi commi.

(2)  Il gestore della stazione di servizio consegna, solo a quegli utenti che egli stesso ha informato sull’uso corretto del distributore self-service e il cui veicolo dispone di tutte le necessarie autorizzazioni in corso di validità, una chiave elettronica che autorizza l’azionamento del sistema “pre-pay”. L’utente autorizzato firma per ricevuta la presa in carico della chiave elettronica, che può utilizzare soltanto personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato sul foglio che accompagna la consegna, assumendosi così ogni responsabilità in merito al corretto uso di questo sistema di rifornimento.

(3)  L’utente utilizza la chiave elettronica per un periodo massimo di un anno, e il rinnovo dell’uso è possibile solo previa verifica, da parte del gestore della stazione di servizio, del perdurare dell’idoneità sia dell’utente che del veicolo.21)

massimeDelibera N. 1186 del 12.07.2010 - Interventi straordinari per la realizzazione di impianti per l'erogazione di gas metano per autotrazione in provincia di Bolzano
21)
L'art. 16/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.

CAPO VI
Commercio su aree pubbliche

Art. 17 (Definizioni)    delibera sentenza

(1)  Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali ultime il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte. In casi particolari, individuati con il regolamento di esecuzione della presente legge, la disponibilità dell'area può essere dell'operatore commerciale ed il venir meno di tale disponibilità comporta la revoca dell'autorizzazione.

(2)  Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

  1. su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate in uno o più o tutti i giorni della settimana, del mese o dell'anno; 22)
  2. su qualsiasi area, anche con esclusione del territorio provinciale, purché in forma itinerante; 23)
  3. sull’area storica di Piazza delle Erbe di Bolzano nell’ambito di un apposito regolamento approvato dal consiglio comunale. Nell’intento di preservare la tipicità storica ed il particolare valore architettonico e turistico di Piazza delle Erbe, il regolamento stabilisce in particolare:
    1. le aree ed il numero dei posteggi;
    2. la durata delle concessioni che non può essere inferiore a sette anni;
    3. la specifica attività di commercio ed eventualmente di somministrazione relativamente ad ogni singolo posteggio;
    4. le varie tipologie merceologiche, assicurando la prevalenza della merceologia storica “frutta e verdura” e la presenza esclusiva – su qualche posteggio – di prodotti agricoli locali di qualità garantita;
    5. la dimensione, l’estetica, i materiali e l’illuminazione dei banchi di vendita, salvaguardando strettamente la storicità del mercato;
    6. le procedure di assegnazione tese innanzitutto a valorizzare contenuto e aspetto storico del mercato;
    7. il regolamento potrà attribuire – anche per una sola parte dei posteggi – un punteggio particolare a cooperative o associazioni specializzate nella produzione e/o commercializzazione di prodotti agricoli con il marchio di qualità “Alto Adige” o “Gallo rosso” o ad aziende con esse convenzionate;
    8. le norme per l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 22 nel caso di mancato utilizzo del posteggio per più di due mesi all’anno e di violazioni delle prescrizioni del regolamento, anche in materia di estetica e pulizia. 24)

(3)  Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 151 del 14.06.1996 - Agevolazioni per azienda esercente commercio ambulante - definizioneDiniego di provvidenze - indicazione della relativa norma vale come motivazione
22)
La lettera a) è stata sostituita dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
23)
La lettera b) è stata sostituita dall'art. 3 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.
24)
La lettera c) dell'art. 17, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 16, comma 6, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 18 (Rilascio dell'autorizzazione)                delibera sentenza

(1) L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con la quale è attestato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2. 25) 26)

(2)  L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), è svolto da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo su posteggi dati in concessione dal competente comune nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine negli strumenti urbanistici per i mercati rionali o individuate dal comune nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato. 25)

(3)  L'avvio dell'attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), deve essere preceduta da una comunicazione al comune competente che deve contenere: l’indicazione dell’attività svolta nonché la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della presente legge. 27)

(4)  Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali o cooperative, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.25)

(5)  L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di certi prodotti alimentari, individuati dalla Giunta provinciale con la deliberazione che determina i settori merceologici, può abilitare oltre che alla vendita anche alla somministrazione degli stessi, purché sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività. 28)

(6) 29)

massimeDelibera 18 marzo 2014, n. 292 - Proroga del termine per la presentazione annuale del DURC o del certificato di regolarità contributiva per gli operatori del commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 18, c. 1 della l.p. 17 febbraio 2000, n. 7
massimeDelibera N. 1274 del 04.05.2009 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1990, dd. 18 giugno 2001: rilascio nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo b)
massimeDelibera N. 2417 del 07.07.2008 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1990, dd. 18 giugno 2001: "Approvazione criteri e indirizzi provinciali in materia di commercio su aree pubbliche" - rilascio nuove autorizzazioni di tipo b)
massimeDelibera N. 728 del 12.03.2007 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1990, dd. 18 giugno 2001: "Approvazione criteri e indirizzi provinciali in materia di commercio su aree pubbliche" - rilascio nuove autorizzazioni di tipo b) -
massimeDelibera N. 3300 del 12.09.2005 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1990 del 18 giugno 2001: Approvazione criteri e indirizzi provinciali in materia di commercio su aree pubbliche - rilascio nuove autorizzazioni di tipo b)
massimeDelibera N. 1435 del 05.05.2003 - Approvazione "criteri e indirizzi provinciali in materia di commercio su aree pubbliche" ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 e del D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39 - rilascio nuove autorizzazioni d tipo b)
massimeDelibera N. 1270 del 15.04.2002 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1990, dd. 18 giugno 2001: "Approvazione criteri e indirizzi provinciali in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 e del D.P.G.P. 30. ottobre 2000, n. 39" - rilascio nuove autorizzazioni di tipo b)
massimeDelibera 24 settembre 2001, n. 3359 - Determinazione dei settori merceologici alimentare e non alimentare e tabelle speciali, ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 "Nuovo ordinamento del commercio" (modificata con delibera n. 1093 del 07.04.2003, delibera n. 2207 del 30.06.2003, delibera n. 1955 del 11.06.2007 e delibera n. 2742 del 09.11.2009)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 27.04.2001 - Commercio su aree pubbliche - mercati settimanali - assegnazione di posteggi - divieto del requisito della residenza quale criterio di priorità
25)
I commi 1, 2 e 4 dell'art. 18, sono stati così sostituiti dall'art. 16, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
26)
L'art. 18, comma 1, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
27)
L'art. 18, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 9., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
28)
Vedi l'art. 8, comma 1, lettera a), punto 10., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
29)
Il comma 6 è stato abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 18/bis (Obbligo di regolarità contributiva)

(1)  L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta al requisito della regolarità contributiva; quest’ultima è verificata nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi dell’articolo 18, comma 1.

(2)  Le imprese inoltranti una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio del commercio su aree pubbliche indicano ai comuni esclusivamente in modalità telematica tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) al momento della presentazione della SCIA ed in tutti i casi di modifica dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche.

(3)  Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la verifica della regolarità contributiva è effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA. Per le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della SCIA o per le quali alla medesima data non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica della regolarità contributiva è effettuata decorsi 120 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese e comunque entro i 60 giorni successivi.

(4)  A decorrere dall’anno 2015 o da un altro termine fissato all’occorrenza dalla Giunta provinciale, i comuni svolgono in via telematica entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o dopo il rilascio della concessione di posteggio le verifiche annuali sulla regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche. 30) 

30)
L'art. 18/bis è stato inserito dall'art. 13, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 19 (Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)    delibera sentenza

(1)  L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di spazio stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato.

(2)  L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico. Vanno in ogni caso rispettati i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

(3)  L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori singoli od associati che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal comune, in conformità agli indirizzi della Provincia e tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici. I posteggi, secondo gli usi e le tradizioni locali, possono avere una specifica destinazione merceologica per i settori alimentare, ortofrutta, abbigliamento e non alimentare, che vincolano l'operatore a trattare unicamente tali merceologie. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, compreso il settore dei pubblici esercizi.

(4)  La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni. La concessione del posteggio decade per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a due mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o assistenza a persona convivente invalida o portatrice di grave handicap o partecipazione ad altra manifestazione mercatale, guasto o incidente al proprio automezzo o causa di morte del titolare. Non è considerato mancato utilizzo l'assenza nei giorni in cui sia eventualmente prevista la facoltatività della presenza e comunque nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nonché nelle quattro settimane di ferie che possono essere suddivise al massimo in due periodi. 31)

(5)  Con un preavviso di almeno dodici mesi la concessione del posteggio può essere revocata senza oneri a carico dell'ente revocante per comprovati motivi di pubblico interesse, che comportano la ristrutturazione del mercato. La concessione del posteggio e la relativa autorizzazione sono revocate a chi nella specializzazione merceologica interessata dal provvedimento ha la minore anzianità di frequenza, tenuto conto dell'anzianità di frequenza di eventuali proprietari precedenti. In mancanza di altri posteggi liberi la persona cui è stata revocata la concessione è automaticamente collocata al primo posto - in caso di più persone al posto immediatamente successivo - della graduatoria degli aspiranti alla concessione di un posteggio. In caso di revoca della concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività per più giorni alla settimana, l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.32) 

(5/bis)  Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di quattro concessioni di posteggio nella medesima fiera o mercato. Tale limite è elevato a sei se il mercato o la fiera ha più di 100 posteggi. 33)

(6) 34)

(7)  L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o delle fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono stabiliti dal comune in conformità agli indirizzi della Provincia.

(8)  L'autorità preposta alla tutela dei beni culturali e ambientali o i regolamenti di polizia urbana individuano le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o può essere consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela dei beni culturali e ambientali, che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.

(9)  Senza permesso del proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio di cui alla presente legge negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 27.04.2001 - Commercio su aree pubbliche - mercati settimanali - assegnazione di posteggi - divieto del requisito della residenza quale criterio di priorità
31)
L'art. 19, comma 4, è stato prima modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 11., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7, e poi così sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
32)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
33)
L'art. 19, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 16, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
34)
L'art. 19, comma 6, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 12., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

CAPO VI-bis
Tecnico/tecnica del commercio 35)

Art. 19/bis (Formazione di tecnico/tecnica del commercio)   delibera sentenza

(1)  “Tecnico/Tecnica del commercio” è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:

  1. finalità dell’esame;
  2. ammissione all’esame;
  3. programma e struttura dell’esame;
  4. commissione d’esame;
  5. svolgimento dell’esame;
  6. valutazione e denominazione della qualificazione;
  7. riconoscimento di crediti formativi;
  8. corsi di preparazione.

(2)  Ai fini del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 6/bis, comma 7, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, la qualificazione di “tecnico/tecnica del commercio” e il relativo esame corrispondono alla qualificazione e all’esame di “maestro/maestra” di cui al titolo I capo IV della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche.

(3)  Al fine di promuovere la formazione di tecnico/tecnica del commercio, la Provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche.

(4)  L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di tecnico del commercio. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera h) del comma 1. 36) 

massimeDelibera 28 agosto 2018, n. 833 - Introduzione della qualificazione professionale “maestro professionale” nel repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e referenziazione al 6° livello del Quadro nazionale delle qualificazioni
36)
L'art. 19/bis è stato inserito dall'art. 18 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 35, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 35, comma 5, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 19/ter  37) 

37)
L'art. 19/ter è stato inserito dall'art. 19 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera c), della L.P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 35, comma 5, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 19/quater  38) 

38)
L'art. 19/quater è stato inserito dall'art. 20 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera c), della L.P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 35, comma 5, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 19/quinquies  39) 

39)
L'art. 19/quinquies è stato inserito dall'art. 21 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera c), della L.P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 35, comma 5, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 19/sexies  40) 

40)
L'art. 19/sexies è stato inserito dall'art. 22 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera c), della L.P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 35, comma 5, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 19/septies (Associazione dei maestri professionali)

(1)  Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è insediata l’associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L’appartenenza alla stessa è facoltativa.

(2)  I compiti dell’associazione dei maestri professionali sono:

  1. promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale;
  2. promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati;
  3. rafforzare la garanzia di qualità nelle professioni dei suoi associati;
  4. gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all’associazione dei maestri professionali;
  5. informare gli iscritti all’associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie attività e agli argomenti inerenti l’attività professionale;
  6. gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore economico la cui iscrizione avviene su richiesta.

(3)  Sono presupposti per l’iscrizione:

  1. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea;
  2. il possesso dei diritti civili;
  3. il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale;
  4. avere la sede legale dell’impresa o la residenza in Provincia di Bolzano;
  5. non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni sull’affidabilità professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio.

(4)  L’associazione dei maestri professionali è presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, in base al proprio codice disciplinare, in ordine all’adesione di nuovi membri e all’esclusione di membri. 41)

41)
L'art. 19/septies è stato inserito dall'art. 35, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
35)
Il Capo VI-bis è stato inserito dall'art. 18 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9, e successivamente così modificato dall'art. 35, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

CAPO VII
Norme generali e transitorie

Art. 20 (Orari dei negozi, delle attività di commercio su aree pubbliche e dei distributori di carburante)   delibera sentenza

(1) 42)

(2)  Gli orari di apertura e di chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono determinati dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Camera di commercio e delle associazioni di categoria più rappresentative della provincia, tenuto conto del traffico, del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio.

(3)  I comuni determinano, nel rispetto degli indirizzi provinciali, l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche.

massimeDelibera 19 dicembre 2011, n. 2006 - Indirizzi provinciali in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio (art. 20 L.P. n. 7/2000) - Revoca della deliberazione della Giunta provinciale 7 luglio 1997, n. 3173)
42)
L'art. 20, comma 1, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 13., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

Art. 21 (Subingresso)    delibera sentenza

(1)  Il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono soggette alla sola comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o al comune al quale è stata inviata la comunicazione nel caso di piccole strutture di vendita. Chi assume la gestione o la proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio deve soddisfare i requisiti previsti dalla presente legge e deve documentarne il possesso nella comunicazione all'autorità competente o al comune sull'assunzione dell'esercizio.

(2)  La concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale o al ramo aziendale, inteso come il complesso di beni connessi con una fra le autorizzazioni di cui il soggetto è titolare.43) 

(3)  Il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è soggetto alla sola comunicazione alla Provincia e all'Ufficio tecnico di finanza, entro 15 giorni. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 02.09.2008 - Prosecuzione giudizio sospeso - istanza fissazione udienza - commercio - vendita al dettaglio in zona agricola - esercizi già esistenti al momento dell'introduzione del divieto - subingresso ad autorizzazione deve essere effettivo e provato - motivazione - pluralità ordini di motivi
43)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 37 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 22 (Sanzioni)

(1)  Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 12, 13, 14 e 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939 euro a 17.631 euro. 44) 

(2)  Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 20 e 21, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 588 a Euro 3.526. 45) 

(2/bis) 46) 47)

(3)  In caso di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni ed irroga le sanzioni amministrative aumentando fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per le singole sanzioni. Dispone in ogni caso la sospensione immediata delle vendite straordinarie non conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento di esecuzione.

(3/bis)  In caso di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione di carburante senza autorizzazione, il sindaco dispone la chiusura dell'impianto con la rimozione di tutte le attrezzature e tutti i serbatoi a spese dell'esercente dell'impianto abusivo.46) 

(3/ter)  Coloro che si riforniscono abusivamente di carburante da un impianto di distribuzione di carburante ad uso privato interno sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.48) 

(4)  Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 18 è punito con la sanzione am-ministrativa del pagamento di una somma da 2.939 euro a 17.631 euro e con la confi-sca delle attrezzature e della merce. 49) 

(5)  Chiunque viola le prescrizioni di tempo, nonché le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 588 a Euro 3.526.49) 

(6)  Chiunque esercita il commercio con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nei settori merceologici autorizzati o con la somministrazione di prodotti non ammessi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 a 3.098 euro.50) 

(7)  L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nei casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni, può disporre la sospensione dell'autorizzazione per un massimo di 30 giorni o la revoca della stessa e irroga le sanzioni amministrative aumentando fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per le singole sanzioni.

(8)  Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Le somme riscosse sono introitate dal comune.

(9)  È delegata alla Camera di commercio di Bolzano, alla quale pervengono i relativi proventi, la competenza per le sanzioni previste in materia di tenuta del Registro delle imprese e in materia di commercio da norme statali e comunitarie, per le quali risulta competente la Provincia.

44)
L'art. 22, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 14., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
45)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 55, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
46)
I commi 2/bis e 3/bis dell'art. 22 sono stati inseriti dall'art. 8 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.
47)
Il comma 2/bis è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 15., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
48)
Il comma 3/ter è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11, e successivamente sostituito dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
49)
L'art. 22, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 16., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
50)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 34 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 22/bis 51) 

51)
L'art. 22/bis è stato inserito dall'art. 39, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e poi abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 17., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

Art. 23 (Revoca dell'autorizzazione)        delibera sentenza

(1) 52)

(2)  Il sindaco ordina la chiusura dell’attività di vendita se ricorrono le seguenti condizioni:

  1. se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  2. se il titolare non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2;
  3. nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta per casi di particolare gravità o recidiva.53)

(3) 54)

(4)  La concessione del posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'articolo 19. In caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 18/bis, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la concessione di posteggio sono sospese per 120 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione della posizione contributiva, se effettuata in data antecedente al suddetto termine. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell’articolo 19, comma 4.  Fino all’eventuale regolarizzazione la concessione e la SCIA sono sospese e devono essere depositate presso l’autorità comunale di competenza. 55)

(5)  La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è considerata inefficace e la concessione di posteggio è revocata, qualora il soggetto interessato non regolarizzi la propria posizione contributiva entro il periodo di sospensione di cui al comma  4. 56)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 40 del 05.02.2003 - Commercio - autorizzazione amministrativa - attività abusiva - ordinanza di chiusura
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 24.07.2002 - Commercio - autorizzazione amministrativa - destinazione d'uso del locale - ampliamento nel verde agricolo: limitazioni - esecuzione del giudicato e jus superveniens - pianificazione urbanistica: ripartizione in zone del territorio - ampliamento abusivo di esercizio commerciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 24.05.2000 - Ricorso giurisdizionale - censura non dedotta in sede di ricorso gerarchico - preclusione all'esame del giudice - revoca dell'autorizzazione al commercio - atto dovuto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 30.06.1999 - Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio - tassatività
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 19.11.1997 - Revoca di autorizzazione amministrativa per sospensione dell'attività di vendita - atto dovuto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997 - Autorizzazione commerciale - l'osservanza delle norme urbanistiche è un presuppostoEsercizi commerciali - limiti ad un trasferimento Revoca di un'autorizzazione amministrativa - non occorre parere di commissione comunale
52)
L'art. 23, comma 1, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 18., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
53)
L'art. 23, comma 2, è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 19., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
54)
L'art. 23, comma 3, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 20., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
55)
L'art. 23, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 16, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11, e poi così modificato dall'art. 13, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
56)
L'art. 23, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 13, comma 4, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 24 57) 

57)
L'art. 24 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e poi abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera c), della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4.

Art. 24/bis (Finanziamento attività della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria annuale, un finanziamento integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, da definire con la relativa delibera di assegnazione.58) 

58)
L'art. 24/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

Art. 24/ter (Immobile della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la promozione dell’economia locale)

(1)  Per perseguire fini di pubblica utilità connessi con la promozione dell’economia locale il comune di Bolzano può cedere mediante trattativa privata l’area che confina con la Camera di commercio in via Alto Adige alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano. Il prezzo di vendita non può essere inferiore al prezzo di mercato locale. 59)

59)
L'art. 24/ter è stato inserito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 25 60)

60)
L'art. 25 è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, letter a), punto 21., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.

Art. 26 (Disposizioni transitorie e finali)     delibera sentenza

(1) 61) 

(2) 62)

(3)  Non è richiesta nè la comunicazione, nè l'autorizzazione per la vendita di alcuni prodotti, che saranno individuati dalla Giunta provinciale, nei distributori di carburante, nelle rivendite di generi di monopolio, nelle farmacie, nelle strutture ricettive, nei pubblici esercizi, nelle sale cinematografiche, nei teatri, nelle piscine, nelle giardinerie ed in eventuali altri esercizi particolari individuati nel regolamento di esecuzione.

(4) 62)

(5)  I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui alla presente legge, purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del Capo VI. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. È consentito vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche, purché in recipienti chiusi, nonché somministrare bevande alcoliche nei banchi würstel, come previsto nella relativa tabella speciale. È vietato vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. Alla fine del comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: "Le autorizzazioni già rilasciate dalla Provincia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono convertite d'ufficio in SCIA dal comune nel quale il titolare ha la residenza o la sede legale in occasione della presentazione – anche in caso di subingresso – del DURC per il rinnovo annuale della validità delle autorizzazioni. 63) 

(6)  Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

(7)  In provincia di Bolzano le funzioni di vigilanza della commissione di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono svolte dalla Camera di commercio, mentre i compiti della commissione di mercato di cui all'articolo 7 della stessa legge sono svolti dal Consiglio di amministrazione del mercato.

(7/bis) 64) 

(8) 65) 

(9) 62)

(10) 66) 

(11) 67) 

(12)  Sono abrogate la legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e successive modifiche, la legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2, nonché gli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1. Sono altresì abrogate la legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 14, la legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 6e la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 11.

(13) 68) 

(14)  Le concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche scadono il 31 dicembre 2018. 69)

(15)  L’autorizzazione all’apertura di una media o di una grande struttura di vendita al dettaglio, già rilasciata ai sensi della presente legge, è revocata qualora il titolare abbia sospeso l’attività per un periodo superiore ai 6 mesi ed il Comune non ravvisi esigenze di comprovata necessità che ne consentano la proroga. 70)

(16)  La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano – su istanza del privato interessato – è legittimata ad intervenire, ai sensi delle specifiche disposizioni attuative, in caso di inerzia oppure di tardiva o mancata emanazione del provvedimento finale da parte del comune, nei procedimenti avviati automaticamente ad istanza di parte o avviati d’ufficio nelle materie oggetto della presente legge e del relativo regolamento d’esecuzione, di competenza dei comuni; le citate disposizioni sono definite in un’apposita convenzione, stipulata tra la Provincia autonoma di Bolzano, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano ed il Consorzio dei Comuni.   71)

(17) Al finanziamento delle spese derivanti dall’espletamento delle funzioni di cui al comma 16 si provvede con la delibera di assegnazione di cui all’articolo 24/bis. 72)

(18)  Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 19/bis è emanato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente comma. 73)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 39 del 05.02.2003 - Commercio - vendita al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi - autorizzazione amministrativa - L. cost. n. 3/2001: commercio: competenza provinciale - concetto di concorrenza
61)
L'art. 26, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 12 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e poi abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 22., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
62)
I commi 1, 2, 4, 7/bis e 9 dell'art. 26, sono stati abrogati dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 22., della L.P. 12 marzo 2012, n. 7.
63)
L'art. 26, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 34 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e poi così modificato dall'art. 16, comma 5, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
64)
L'art. 26, comma 7/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11, poi sostituito dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, ed infine abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 22., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
65)
Il comma 8 è stato abrogato dall'art. 4 della L.P. 18 ottobre 2005, n. 9.
66)
Sostituisce l'art. 107, comma 25, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
67)
Il comma 11 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.
68)
Il comma 13 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
69)
L'art. 26, comma 14, è stato aggiunto dall'art. 32, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
70)
L'art. 26, comma 15, è stato aggiunto dall'art. 32, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
71)
L'art. 26, comma 16, è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 12.
72)
L'art. 26, comma 17, è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
73)
L'art. 26, comma 18, è stato aggiunto dall'art. 35, comma 5, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 2774) 

74)
Omissis.

Art. 27/bis (Ente Fiera Bolzano - trasformazione)

(1)  L'Ente autonomo Fiera di Bolzano è autorizzato a trasformarsi in società per azioni. Il progetto di trasformazione redatto dall'ente deve in particolare identificare il patrimonio dell'ente medesimo, gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività dell'ente, da conferire nella società per azioni e la ripartizione del capitale sociale, operando la rivalutazione dei conferimenti fatti dai soci fondatori in base al momento in cui sono stati operati. Il progetto di trasformazione, comprendente anche la bozza del nuovo statuto, deve essere approvato dalla Giunta provinciale. Agli atti di trasformazione di cui al presente articolo si applicano i benefici di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 11 gennaio 2001, n. 7.

(2)  Il personale dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano, già iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), può optare nei termini di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274, per il mantenimento dell'iscrizione a tale Cassa.75) 

75)
L'art. 27/bis è stato inserito dall'art. 37 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 28 (Clausola d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della publicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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