(1) I contributi a fondo perduto per l'acquisto delle aree edificabili di cui all'articolo 30, comma 2, lettera d), sono depositati dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa in base al decreto del Presidente della giunta provinciale di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.
(2) I contributi a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria delle aree edificabili di cui all'articolo 30, comma 2, lettera d), vengono concessi dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa in base al progetto delle opere regolarmente approvato.