(1) Qualora per la realizzazione delle opere di rilevante interesse pubblico, che siano dirette alle finalità di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge, risulti indispensabile, l'amministrazione provinciale può procedere all'espropriazione o all'occupazione d'urgenza dei relativi terreni secondo le modalità e le procedure nonché dietro il riconoscimento dell'indennità, come contenuti nella normativa vigente in materia.