(1) Nei terreni rimboschiti e rinsaldati la coltura agraria ed il pascolo sono vietati.
(2) Per la violazione del divieto di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25 per ogni capo caprino oppure equino e di Euro 13 per ogni capo bovino, ovino o suino, con un minimo in ogni caso di Euro 62. In caso di violazione dell'articolo 10, si applicano le sanzioni ivi previste, sempre che siano più gravi.70)
(3) Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve gestire gli stessi secondo le finalità di cui all’articolo 1 e provvedere alla manutenzione ordinaria delle opere. 71)
(4) I proprietari devono provvedere alla debita e accurata manutenzione ordinaria delle strade di allacciamento alle malghe e delle strade forestali e, in particolare, alla regimazione delle acque. In mancanza di diversi accordi tra i proprietari delle strade, le spese vengono suddivise in base alla percentuale del tracciato di pertinenza di ciascun proprietario. In caso di insufficiente manutenzione ordinaria, al proprietario inadempiente è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro. Se si verificano danni a causa della insufficiente manutenzione ordinaria, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è triplicata. 72)
(5) Per la violazione degli obblighi di cui al comma 3 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 62 ad un massimo di Euro 622.70)
(6) 73)