(1) Per i comuni, l’esecuzione dei lavori e delle opere ai sensi degli articoli 19, 31, 32 e 33 è richiesta, previa deliberazione della Giunta comunale, dal sindaco territorialmente competente, che ne affida l’incarico alla Ripartizione provinciale Foreste.
(2) Per gli altri enti pubblici, la richiesta e l’affidamento dell’incarico di cui al comma 1 sono effettuati dal rispettivo rappresentante legale. 64)