(1) Qualora sussistano le condizioni che richiedano un intervento diretto, atto a garantire le finalità della presente legge, l'assessore provinciale alle Foreste può, su richiesta dell'interessato, autorizzare la Ripartizione provinciale Foreste, compatibilmente con l'attuazione dei propri programmi, a eseguire in economia lavori finanziati in tutto o in parte dall'interessato, purchè rientranti nelle tipologie di intervento previste dalla presente legge.
(2) Dopo l’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 gli stessi vengono fatturati a carico del committente. 62)
(3) In caso di concessione di contributi da parte della Giunta provinciale per un intervento rientrante nelle tipologie della presente legge, i beneficiari possono cedere il contributo alla Ripartizione provinciale Foreste per l'esecuzione da parte della stessa dei lavori in economia. 63)