(1) Per l'inseminazione artificiale di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante la disciplina per la riproduzione del bestiame, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, l'amministrazione provinciale può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni degli allevatori.
(2)15)