(1) Al fine di prevenire qualsiasi pericolo per la salute pubblica e l'inquinamento dell'ambiente causato dal mancato asporto e/o seppellimento incontrollato dei cadaveri di animali, la Provincia può istituire un servizio per l'asporto e l'eliminazione delle carcasse di animali morti in territorio provinciale, avvalendosi anche della collaborazione di imprese specializzate nel settore, ovvero erogare contributi all'Associazione, per l'espletamento di tale servizio.
(2) Per la raccolta e il deposito temporaneo di carogne di animali possono essere effettuati diversi investimenti a tal fine necessari nonché acquistati mezzi tecnici.