In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Legge provinciale18 ottobre 1995, n. 201)
Organi collegiali delle istituzioni scolastiche

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 7 novembre 1995, n. 51.

Art. 26 (Consulte provinciali degli studenti e dei genitori)    delibera sentenza

(1)  Per la scuola in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine vengono istituite una consulta provinciale dei genitori e una consulta provinciale degli studenti.

(2)  Della consulta provinciale dei genitori fa parte per ciascuna istituzione scolastica un genitore.

(2/bis)  Della consulta provinciale dei genitori fa parte anche un genitore per ciascuna scuola professionale. Gli statuti delle scuole professionali definiscono le modalità di nomina dei rispettivi rappresentanti dei genitori. 24)

(3)  Della consulta provinciale degli studenti e delle studentesse fanno parte per ciascuna scuola secondaria di secondo grado due studenti.

(3/bis)  Della consulta provinciale degli studenti e delle studentesse fanno parte anche due studenti per ciascuna scuola professionale. Gli statuti delle scuole professionali definiscono le modalità di nomina dei rispettivi rappresentanti degli studenti. 25)

(4)  Compito delle consulte di cui al comma 1 è quello di formulare proposte ritenute utili per migliorare i vari aspetti riguardanti la scuola. Le proposte vanno inoltrate, tenendo conto delle competenze, agli enti locali o agli uffici dell'amministrazione provinciale. Ciascuna consulta provinciale potrà articolarsi in sottoconsulte. Le consulte e le sottoconsulte eleggono nel loro interno per la durata di tre anni scolastici un presidente coordinatore.

(5)  Le consulte provinciali sono organi permanenti; i loro membri sono nominati dal sovrintendente ovvero dall'intendente scolastico competente. 26)

(5/bis) I membri delle consulte provinciali dei genitori rimangono in carica tre anni scolastici, purché almeno uno dei loro figli frequenti una scuola dell’infanzia del circolo per il quale sono stati designati o la scuola nella quale sono stati eletti. I membri del direttivo delle consulte provinciali dei genitori rimangono in carica tre anni scolastici, purché almeno uno dei loro figli frequenti una scuola dell’infanzia o una scuola. 27)

(5/ter)  I membri delle consulte provinciali degli studenti e delle studentesse rimangono in carica tre anni scolastici, purché continuino a frequentare la scuola del secondo ciclo di istruzione nella quale sono stati eletti. I membri del direttivo delle consulte provinciali degli studenti e delle studentesse rimangono in carica tre anni scolastici, anche se frequentano un’altra scuola del secondo ciclo di istruzione. 28)

(6)  Le consulte si riuniscono almeno una volta all'anno e in qualsiasi caso ogni qual volta almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta proponendo i punti da mettere all'ordine del giorno. Inoltre possono essere convocati dal competente assessore provinciale e dal sovrintendente o intendente scolastico competente.

(7)  In prima convocazione le consulte sono validamente costituite, qualora sia presente almeno la metà più uno dei loro membri; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei membri. 29) 

(8)  Della consulta provinciale dei genitori fa altresì parte per ciascun circolo didattico di scuola materna un genitore designato dai rappresentanti dei genitori del consiglio di circolo.

(9)  Le spese connesse con il funzionamento delle consulte provinciali sono amministrate dalle Intendenze scolastiche sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.30) 

massimeDelibera N. 3618 del 03.10.2005 - Criteri per l'amministrazione dei fondi delle consulte provinciali delle studentesse e degli studenti nonché dei genitori
24)
L'art. 26, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
25)
L'art. 26, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
26)
L'art. 26, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
27)
L'art. 26, comma 5/bis è stato inserito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
28)
L'art. 26, comma 5/ter è stato inserito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
29)
L'art. 26, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
30)
L'art. 26 è stato sostituito dall'art. 26 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, e successivamente modificato dall'art. 14 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e dall'art. 16 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActiona) Legge provinciale18 ottobre 1995, n. 20
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionGli organi a livello di circolo e di istituto e le loro attribuzioni
ActionActionNorme comuni per gli organi collegiali a livello di istituzione scolastica
ActionActionAssemblee degli studenti e dei genitori
ActionActionDiritti e doveri degli alunni
ActionActionComitati provinciali degli studenti e dei genitori
ActionActionArt. 26 (Consulte provinciali degli studenti e dei genitori)   
ActionActionArt. 26/bis (Scuole legalmente riconosciute)
ActionActionNorme tranistorie e finali
ActionActionb) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico