(1) Nel rispetto delle disposizioni generali in materia di trasparenza, la Provincia autonoma di Bolzano può incaricare il Centro di servizio per il volontariato di prestare attività e servizi per la promozione del Terzo settore, e in particolare:
(2) Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano può stanziare ulteriori mezzi finanziari sul bilancio provinciale e fornire prestazioni in natura. 20)