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a) Legge provinciale1° luglio 1993, n. 111)
Disciplina del volontariato e della promozione sociale 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 13 luglio 1993, n. 32.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 3 (Organizzazioni di volontariato ed organizzazioni di promozione sociale)4)   

(1)  È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

(2)  Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

(3)  Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro diritti ed obblighi. Devono altresì essere stabiliti l'obbligo di formazione del rendiconto economico e patrimoniale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.5) 

(4)  Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

(5)  In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della procedura di liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o similare settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

(6)  È considerata organizzazione di promozione sociale il raggruppamento di natura privatistica tra soggetti, costituito come associazione riconosciuta o non riconosciuta o altra formazione che presenta i requisiti determinati da apposito regolamento di esecuzione. L'organizzazione persegue senza scopo di lucro interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati/delle associate o di terzi nei settori di cui all'articolo 2, comma 5.6) 

4)
La rubrica è stata sostituita dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
5)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 13 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.
6)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
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