(1) Ai fini della promozione e dello sviluppo della cooperazione è istituito il fondo ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.
(2) La Giunta provinciale con proprio provvedimento fissa le modalità per l’utilizzo del fondo di cui al comma 1.
(3) Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato in via prioritaria per la concessione di mutui a tasso agevolato e di agevolazioni per la capitalizzazione a favore di enti cooperativi iscritti al registro provinciale di cui alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, nonché per iniziative dirette alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.
(3/bis) I mutui agevolati di cui al comma 3 possono essere concessi anche tramite il fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. 9)
(4) Il fondo è alimentato come segue: