(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), al fine di agevolare il subentro nella gestione di imprese, un contributo non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, erogato anche in più soluzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.