(1) Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica del Comune. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, assunto previa:
- stipula di una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;
- stipula di una convenzione individuale per l’occupazione lavorativa ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;
- partecipazione a un progetto per l’impiego temporaneo di lavoratori disoccupati ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche;
- conclusione di un tirocinio ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 40)
(2) La pianta organica non può superare i parametri previsti tramite regolamento della Giunta Provinciale. 41)
(3) Nel regolamento di cui al comma 2 possono essere previsti i parametri per l'assunzione di dirigenti nel caso di gestione associata di servizi o funzioni ai sensi dell’articolo 127, comma 1/bis, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche, e per assunzioni finalizzate a garantire la continuità nello svolgimento delle attività nei casi di cui agli articoli 91, comma 4/bis, e 155, comma 1, secondo periodo, della citata legge regionale, nonché per l’assunzione a tempo determinato nei casi di cui all’articolo 167, comma 1/bis, della stessa legge regionale. 42)