(1) Il pagamento dell’indennità di cui all’articolo 17, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, può essere esternalizzato ai soggetti ospitanti coinvolti ovvero a enti strumentali della Provincia. Ai soggetti ospitanti del settore privato che si assumono l’onere del pagamento di detta indennità per conto dell’Amministrazione provinciale oltre a essere rimborsata l’indennità pagata può essere concesso un bonus aggiuntivo. 4)
(2) La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la concessione del bonus di cui al comma 1. 5) 6)