(1) Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dagli articoli 19 e 22 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche, la Provincia autonoma di Bolzano promuove e sostiene il fondo di solidarietà bilaterale, territoriale intersettoriale, in funzione dell’erogazione ai lavoratori delle prestazioni previste. 14)
(2) Tale fondo di solidarietà bilaterale, territoriale intersettoriale può essere anche integrato con fondi strutturali europei con destinazione territoriale. 15)