(1) L'educazione sanitaria viene attuata con attività informative continue e programmate rivolte alla popolazione, singolarmente o in gruppi e, in particolare, alla popolazione in età evolutiva.
(2) Ciascun operatore sanitario deve contribuire allo sviluppo di una coscienza sanitaria e all'individuazione e all'eliminazione dei fattori di rischio, nonché all'uso appropriato dei servizi sanitari.
(3) Le farmacie prestano la loro collaborazione alle iniziative promosse ed attuate alle unità sanitarie locali e dalla Provincia, nel campo della prevenzione, dell'educazione sanitaria, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali. In particolare, le farmacie collaborano alle iniziative volte a favorire un atteggiamento consapevole da parte dei cittadini nell'uso dei farmaci.
(4) La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di sanità, e l'unità sanitaria locale dispongono interventi di educazione sanitaria nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.