(1) La licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto possono essere rilasciate solo a coloro che hanno la capacità di agire ai sensi del codice civile e offrono la necessaria affidabilità.
(2) In caso di interdizione del titolare della licenza, la conduzione dell'esercizio, con autorizzazione giudiziaria, può essere consentita al tutore. Se questi non ha i necessari requisiti soggettivi, deve nominare un preposto.