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a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 41)
Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 34 (Mancata presentazione dell'istanza)

(1) Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'articolo 25 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l'oblazione dovuta3)

(2) Ai sensi dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 25 ovvero se agli stessi non viene allegata copia conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 29. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva in atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.

(3) Ai sensi dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dall'inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente.

(4) Si applica in ogni caso il disposto del quarto periodo dell'articolo 13 e del primo comma dell'articolo 22.

(5) Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali, nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.

(6) Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo II della presente legge, l'aggiudicatario potrà presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente articolo 29 entro il termine di cui al primo comma dello stesso articolo.

3)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 16 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35

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