(1) L'immissione di fauna selvatica viva, purché non estranea alle specie selvatiche già presenti nel territorio provinciale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e previa autorizzazione del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia.
(2) Senza apposita autorizzazione è vietato introdurre nel territorio della provincia fauna selvatica estranea alla fauna locale, salvo che si tratti di animali destinati a giardini zoologici, circhi equestri e mostre di animali o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali e amatoriali. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Osservatorio faunistico, nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e sanitaria.83)