(1) Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione che per passatempo, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Giunta provinciale.
(2) Presupposto per il conseguimento dell'autorizzazione è che il richiedente dichiari per iscritto di consentire ispezioni e controlli da parte del personale di vigilanza di cui all'articolo 31 nei locali destinati all'imbalsamazione, nonché nei locali ed alle apparecchiature di conservazione della fauna selvatica imbalsamata o da imbalsamare.
(3) Fauna selvatica morta, anche non cacciabile, pellicce e trofei presi in consegna per essere conciati o allestiti devono essere muniti del certificato d'origine previsto all'articolo 20. Per le specie consegnate al Museo di Scienze Naturali della Provincia di Bolzano o all'ufficio provinciale competente in materia di caccia, la relativa annotazione sul registro di entrata sostituisce il certificato d'origine.84)
(4) Coloro che esercitano l'attività di impagliatore o di conciatore hanno l'obbligo di tenere un registro di entrata e di uscita, vidimato dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, nel quale deve essere annotato ogni carico e scarico di fauna selvatica o di parti della stessa. Al personale di vigilanza di cui all'articolo 31 è consentito in ogni tempo di prendere visione dei registri.
(5) Ogni impagliatore e conciatore, che prenda in consegna fauna selvatica, la cui provenienza non venga dichiarata o non possa essere documentata, deve immediatamente informare un agente venatorio o gli appartenenti al Corpo forestale provinciale63) e rifiutare il lavoro richiesto.2)
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