(1) Sono vietati l'uccisione e la cattura di esemplari di qualsiasi specie di mammiferi od uccelli appartenenti alla fauna selvatica, fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto indicati:
- specie cacciabili dal 1° maggio al 15 dicembre:
- capriolo;
- cervo;
- specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dell'anno successivo:
- volpe;10)5)11)
- specie cacciabili dal 1° agosto al 15 dicembre:
- camoscio;
- specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre:
- lepre comune
- specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 dicembre:
- 12)
- 5)12)
- fagiano;
- colombaccio;
- germano reale;
- folaga;
- beccaccia;
- merlo;
- cesena;
- cornacchia;
- ghiandaia;
- gazza;
- muflone;
- daino;
- coniglio selvatico;
- quaglia;
- marzaiola;
- alzavola;
- tordo bottaccio; 10)
- specie cacciabili dal 15 ottobre al 15 dicembre:
- maschio del fagiano di monte;
- coturnice;
- specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre:
- cinghiale; 13)
- h) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:
- lepre bianca;
2) pernice bianca.13)
(1-bis) Nelle zone frutti-viticole determinate annualmente dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentita la Ripartizione provinciale Agricoltura, l’esercizio della caccia alla cesena ed al tordo bottaccio è consentito fino al 31 gennaio per tre giorni alla settimana, con esclusione del martedì e venerdì 14) 5) 15)
(1-ter) 16)
(2) Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale e previo parere dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel comma 1. 17)
(3) Nel territorio della provincia l'esercizio della caccia è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il suo tramonto.18)
(3-bis) La caccia è consentita solo per tre giorni alla settimana. Ciascuna giornata di caccia deve essere precedentemente barrata sul permesso di caccia o sul calendario di controllo messo a disposizione dal gestore della riserva. Le prescrizioni contenute nel presente comma non trovano applicazione per la caccia agli ungulati.19)
(4) Fino al raggiungimento di consistenze che garantiscono il prelievo costante e regolare, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può, nelle riserve in cui viene accertata una consistenza soddisfacente, autorizzare il controllo dello stambecco limitandolo ai capi adulti, nonché a quelli deboli e malati che per il loro stato fisico non hanno più alcun valore per lo sviluppo della popolazione di appartenenza o rappresentano un pericolo per la consistenza della medesima.
(5) Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, l'assessore provinciale competente in materia di caccia, sentito l'Osservatorio faunistico provinciale, determina le deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici 6). Nel relativo provvedimento motivato devono essere menzionate:
- oa) la tipologia e le finalità di deroga; 20)
- a) le specie che ne formano oggetto;
- b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura e di uccisione autorizzati;
- c) le condizioni di rischio;
- d) le circostanze di luogo e di tempo del prelievo, comunque di durata non superiore ad un anno;
- e) il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo;
- f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;
- g) gli organi di sorveglianza e le persone incaricate dell'intervento. 21)22)
(5-bis) In tutti i casi di applicazione della deroga prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conervazione degli uccelli selvatici 6), deve essere garantito che il totale dei prelievi venatori autorizzati, per ciascuna specie protetta, non superi il tetto di piccole quantità, fissato in base a rigorosi dati scientifici per la rispettiva specie per tutto il territorio nazionale.23)
(5-ter) L'Osservatorio faunistico provinciale garantisce, mediante adeguati controlli, che i provvedimenti di prelievi in deroga vengano applicati correttamente. A tal fine si avvale del Corpo forestale provinciale e degli agenti venatori.23)
(6) Le deroghe di cui al comma 5 non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.24) 25)