(1) Per fauna selvatica ai sensi della presente legge si intendono i mammiferi e gli uccelli viventi in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio provinciale, esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le arvicole [e i piccioni domestici inselvatichiti]. 4) 5)
(2) La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile gestito dalla Provincia.