(1) Sono soggetti a concessione o ad autorizzazione tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e di non linea, di interesse provinciale, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527. 3)
(2) La concessione riguarda l'insieme dei servizi, affidati ad imprese di trasporto, da svolgersi secondo le modalità previste nell'orario provinciale di cui all'articolo 4, con offerta indifferenziata al pubblico o destinati ad utenze speciali, stabilite con legge o determinate con deliberazione della Giunta provinciale. 4)
(3) 5)
(4) 6)
(5) Le aziende cui è assentita la concessione ai sensi del successivo articolo 6 sono tenute ad applicare, pena la decadenza della concessione, le norme provinciali o statali vigenti nella provincia di Bolzano in materia di sicurezza dei servizi di trasporto. 7)
(6) 8)
(7) 9)