Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1983, n. 60 - Numero Straordinario.
(1)(2) 10)
(3) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai beneficiari di agevolazioni edilizie ammessi fino al 31 maggio 1983 ad un contributo ventennale. In tal caso il contributo viene erogato per la durata di anni 20.
Integrano l'art. 7/ter della L.P. 2 aprile 1962, n. 4.